Lavoro all’estero, paga italiana

ROMA – Un italiano che lavora all’estero dovrà aver garantiti livelli di sicurezza e retributivi non inferiori a quelli italiani, nel caso di un impiego regolato, in Italia, da un contratto collettivo. E non sarà possibile l’assunzione qualora il datore di lavoro non sia iscritto in un apposito registro, gestito dal ministero del Lavoro, che garantirà l’affidabilità e la correttezza dell’impresa. E’ questo il senso del disegno di legge sulla tutela del lavoro prestato all’estero, ddl che ha già avuto un approvazione a larga maggioranza da parte della commissione Affari esteri della Camera.


Il provvedimento di legge riguarda tutti i datori del lavoro, elencati in ogni categoria: datori di lavoro residenti, domiciliati o aventi la propria sede nel territorio nazionale, società costituite all’estero con partecipazione italiana e datori di lavoro stranieri.


Dal progetto di legge viene prevista un’autorizzazione preventiva per l’assunzione dei lavoratori italiani da trasferire all’estero, che dovrà essere vagliata dai ministeri del Lavoro e degli Esteri; viene inoltre prevista l’istituzione presso il ministero del Lavoro di un albo a cui dovranno iscriversi gli imprenditori che intendano reclutare in Italia lavoratori da impiegare all’estero. In questo contesto l’accertamento delle condizioni di sicurezza dei lavoratori italiani sarà affidato al ministero degli Affari esteri (Mae), che ha facoltà di bloccare l’assunzione qualora ritenga che il Paese di destinazione sia troppo pericoloso, vuoi dal punto di vista politico, vuoi dal punto di vista socio-sanitario. Sarà invece compito del ministero del Lavoro valutare l’esistenza delle condizioni per l’iscrizione all’albo dei datori di lavoro, i quali dovranno offrire la garanzia che i lavoratori italiani che svolgono lavoro subordinato all’estero, vadano a godere di un trattamento giuridico ed economico non inferiore a quello previsto dai contratti collettivi vigenti in Italia.


Dal testo unico viene anche stabilita l’iscrizione obbligatoria dei nostri lavoratori, operanti in Paesi con cui l’Italia non ha stipulato accordi di sicurezza sociale, a forme di previdenza e di assicurazione volontaria e la predisposizione da parte del Mae di uno specifico elenco relativo alle aree geografiche critiche dove andranno rispettate specifiche cautele, come ad esempio la comunicazione al ministero degli Esteri di eventuali spostamenti dei lavoratori operanti nelle aree di crisi.


In ogni caso dal Mae, che può precludere la presenza di occupati italiani in determinati Paesi, saranno fornite ai lavoratori italiani che ne facciano richiesta informazioni dettagliate sulle condizioni economiche, sociali, sanitarie, giuridiche e occupazionali dei Paesi di destinazione.