Anche il voto all’estero è stato motivo di riflessione


ROMA – Anche il voto degli italiani all’estero è stato motivo di riflessione. Ed infatti, nel disegno di legge recante “Modifiche alle norme per l’elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica” che ha iniziato il suo iter in Parlamento, non mancano riferimenti al nostro voto: sia all’articolo 1 sul sistema di elezione della Camera che all’articolo 2 sul sistema di elezione del Senato della Repubblica.


Per quanto riguarda la Camera, all’articolo 1, comma 1, si afferma che “il territorio nazionale è diviso nelle circoscrizioni elettorali indicate nella tabella A allegata al presente testo unico” e che “salvo i seggi assegnati alla circoscrizione Estero, la ripartizione dei seggi è effettuata in ragione proporzionale, con l’eventuale attribuzione di un premio di maggioranza, a norma degli articoli 77, 53 e 84, e si effettua in sede di Ufficio centrale nazionale”.


All’articolo 2, comma 1, viene stabilito che “il Senato della Repubblica è eletto su base regionale. Salvo i seggi assegnati alla circoscrizione Estero, i seggi sono ripartiti tra le regioni a norma dell’articolo 57 della Costituzione sulla base dei risultati dell’ultimo censimento generale della popolazione, riportati dalla più recente pubblicazione ufficiale dell’Istituto nazionale di statistica, con decreto del Presidente della Repubblica, da emanare, su proposta del Ministro dell’interno, previa deliberazione del Consiglio del ministri, contemporaneamente al decreto di convocazione dei comizi”.


Troverebbe quindi spiegazione la rinuncia all’approvazione da parte del Consiglio dei Ministri del provvedimento di legge per “adeguare l’assegnazione della quota proporzionale tra le circoscrizioni alla luce dei mutamenti rilevati dall’ultimo censimento ISTAT del 2001 e della riduzione dei seggi da assegnare alle singole Regioni per il Senato ed alle singole circoscrizioni per la Camera dopo l’attribuzione di seggi alla circoscrizione Estero”. Per la Camera si fa riferimento ad una tabella A allegata e per il Senato ad un Dpr da emanare contemporaneamente al decreto di convocazione dei comizi elettorali.


Nel disegno di legge c’è un altro riferimento agli italiani all’estero: all’articolo 1, comma 6, a proposito della presentazione delle liste dei candidati, dove si stabilisce che “per i cittadini residenti all’estero l’autenticazione della firma deve essere richiesta ad un ufficio diplomatico o consolare”.