Inps sospende la pensione agli italiani residenti all’estero

ROMA – Con la circolare n.126 del 19 novembre, l’Inps ha disposto che ai pensionati residenti all’estero che non hanno adempiuto all’obbligo di rilascio delle dichiarazioni dei redditi per l’anno 2002, così come previsto dall’art.5 del Decreto ministeriale 12 maggio 2003 (attuativo dell’art.49, punto 1, della legge 27.12.2002, n.289), sarà sospesa la prestazione.


L’Istituto ha precisato nella circolare che la norma pone a carico del pensionato residente all’estero l’obbligo di comunicare i redditi percepiti all’estero per il fatto che tali redditi sono sottoposti a tassazione nello Stato in cui vengono percepiti e, pertanto, l’ente erogatore italiano non può venirne a conoscenza né effettuare verifiche se manca la collaborazione del titolare della pensione. Il diritto alla pensione nasce, infatti, in presenza di requisiti reddituali che, se non possono essere accertati, devono essere certificati dall’interessato per provare la persistenza della legittimazione a riscuotere la prestazione.


L’Inps ha inoltre ricordato che nel corso dell’anno 2003 è stata avviata, con la collaborazione dei Patronati, una campagna per i redditi prodotti nell’anno 2002 dai pensionati residenti all’estero; tuttavia, una parte residuale di pensionati, nonostante i solleciti effettuati tramite gli Istituti bancari, non ha adempiuto all’obbligo di rilascio delle dichiarazioni reddituali.


L’Ente previdenziale ha, pertanto, stabilito che, in assenza della comunicazione reddituale anche per gli anni 2004 e 2005, sarà sospesa l’erogazione delle prestazioni collegate al reddito in godimento, utilizzando una procedura centralizzata. Tale procedura consentirà di calcolare la nuova rata di pensione, con la sospensione delle quote collegate al reddito, senza determinare, per ora, i debiti per il periodo pregresso.


L’Istituto ha però assicurato che, prima di mettere in pagamento importi ridotti di pensione, verrà inviata a tutti i pensionati inadempienti una lettera con l’invito a produrre, entro 60 giorni dalla ricezione, anche avvalendosi dell’assistenza dei Consolati o dei Patronati, la documentazione mancante riferita agli anni 2004 e 2005, con l’avvertenza che in caso di perdurante inerzia sarà sospesa l’erogazione della pensione. Anche le regolarizzazioni successive saranno prese in considerazione dall’Inps che, ove ne ricorrano le condizioni, provvederà a ripristinare la prestazione spettante.