Sì alle intercettazioni: pubblicabili se “rilevanti”

Il governo ha presentato il suo atteso emendamento al ddl intercettazioni. Nell’emendamento si afferma
il principio secondo il quale, nel corso delle indagini, l’obbligo del segreto per le intercettazioni ‘cade’ ogni
qual volta ne sia stata valutata la rilevanza.

In questo senso viene inserita la previsione secondo la quale la documentazione e gli atti relativi alle intercettazioni sono coperti da segreto fino al momento della cosiddetta ‘udienza-filtro’. In questo momento del processo, infatti, si selezionano le intercettazioni depositate
dal Pm e si escludono quelle relative a fatti, circostanze o persone estranee alle indagini.“ Cade così il bavaglio per la stampa – commenta la finiana Annamaria Siliquini – è una vittoria del Parlamento”. La maggioranza fa “sempre passi indietro e tenta di salvare capre e cavoli” è il giudizio della capogruppo
del Pd in Commissione Giustizia alla Camera, Donatella Ferranti.

Con le modifiche che il Governo
apporta al Ddl intercettazioni, spiega Ferranti, “rimane il black out informativo fino alla chiusura delle indagini
preliminari o dell’udienza preliminare. E’ una mezza via che non risolve i problemi cruciali” che pone il provvedimento, “è un compromesso”. Stabilito questo principio, il governo propone quindi di sopprimere
tutta quella parte del testo nel quale si prevede il divieto di pubblicazione delle intercettazioni sino alla conclusione delle indagini. Ma si sopprime anche la norma che specificava il regime delle intercettazioni allegate all’ordinanza cautelare.

Le intercettazioni, comunque, secondo quanto si legge nel
testo messo a punto dal governo, sono sempre coperte dal segreto fino a quando le parti non ne vengano a
conoscenza. Nella proposta di modifica che porta la firma di Giacomo Caliendo, si disciplinano anche i casi
in cui il giudice e il Pm, prima che ci sia ‘l’udienza-filtro’, utilizzino le intercettazioni per emettere, ad esempio,
dei provvedimenti cautelari oppure per atti che riguardano la ricerca della prova (ad esempio,
un’ordinanza di custodia cautelare oppure un decreto di perquisizione).

In questi casi, saranno il Pm e il giudice a dover selezionare quali conversazioni dovranno essere trascritte, in quanto
rilevanti, per adottare la misura cautelare o l’atto d’indagine. Il meccanismo previsto implica la necessità
di restituire al Pm la facoltà di operare uno stralcio per tutelare la segretezza delle indagini. Nell’emendamento sono poi indicate tutte le modalità tecniche per selezionare le intercettazioni
rilevanti e si stabilisce il divieto di trascrivere parti di conversazioni che riguardano fatti, circostanze o persone estranee alle indagini. Giudice e Pm potranno poi disporre, con decreto motivato,
l’obbligo del segreto, quando il contenuto delle conversazioni trascritte potrà ledere la riservatezza
delle persone coinvolte.

I difensori potranno estrarre copia delle trascrizioni e potranno trasferire le registrazioni su un supporto informatico. Si stabilisce, infine, che, dopo la conclusione delle indagini preliminari, nell’udienza preliminare e nel dibattimento, il giudice potrà sempre disporre su richiesta delle parti o anche d’ufficio l’esame dei verbali e l’ascolto delle registrazioni custodite nell’archivio riservato e potrà acquisire con ordinanza le intercettazioni in precedenza ritenute prive di rilevanza.