Il ddl di modifica del voto all’estero

ROMA – E’ stato assegnato alla Commissione Affari Costituzionali del Senato il disegno di legge, che ha come primo firmatario il capogruppo del Pd a Palazzo Madama Anna Finocchiaro, che si prefigge di modificare le norme sull’esercizio del diritto di voto dei cittadini italiani residenti all’estero.


Nella prefazione al disegno di legge, sottoscritto anche dai senatori del Partito democratico Zanda, Latorre, Casson, Marcenaro, Sanna , Randazzo, Micheloni , Pegorer e Bertuzzi, la Finocchiaro sottolinea in primo luogo come l’introduzione dell’esercizio del diritto di voto fuori dai confini nazionali abbia rappresentato una conquista di democrazia lungamente attesa dai nostri connazionali nel mondo.


Una positiva novità che ha però da subito evidenziato alcune problematiche, come ad esempio la definizione del corpo elettorale che, secondo l’attuale legge, dovrebbe scaturire dal confronto per via informatica tra i dati contenuti nelle anagrafi degli italiani residenti all’estero (AIRE) e quelli degli schedari consolari. Una prassi, volta alla creazione di un elenco unico di elettori, che, a causa delle difficoltà di allineamento riscontrate fra i dati delle due liste, secondo la Finocchiaro non appare condivisibile pur avendo un fondamento di garanzia.


Per la capogruppo del Pd al Senato un altro punto di criticità dell’attuale norma va ricercato nelle modalità di voto per corrispondenza. Un sistema che dovrebbe essere migliorato al fine di garantire l’eliminazione di ogni possibile interferenza nelle fasi di spedizione, recapito e ricezione dei plichi elettorali. Valutata inoltre positivamente la creazione di comitati elettorali presso i consolati, con rappresentanti designati dalle diverse formazioni politiche, che abbiano lo scopo di controllare le varie fasi delle operazioni di voto.


Alla luce di queste precisazioni il disegno di legge prevede la creazione di un apposito elenco dei cittadini italiani residenti all’estero che manifestino preventivamente la volontà di esercitare il diritto di voto direttamente dal paese di residenza. Un elenco che sarà tenuto presso l’ufficio elettorale istituito in ciascun consolato. Al fine di diminuire le interferenze nelle fasi di spedizione, recapito e ricezione delle schede elettorali la proposta di riforma affida direttamente al ministero dell’Interno la stampa, oggi tale compito viene svolto dai consolati tramite appalti a ditte specializzate, e la consegna del plico elettorale agli uffici consolari entro il ventitreesimo giorno dalla data stabilita per le votazioni in Italia. Il plico dovrà essere nominativo e sigillato, contenere il certificato elettorale, la scheda elettorale, la relativa busta ed una busta affrancata recante l’indirizzo dell’ufficio consolare competente.


Sul plico deve essere, altresì, indicato l’indirizzo dell’ufficio consolare di competenza in caso di mancato recapito, un foglio con le indicazioni delle modalità di espressione del voto, le liste dei candidati nella ripartizione di appartenenza, nonché le proposte e i programmi elettorali dalle medesime liste concorrenti.
Sempre per quanto riguarda la sicurezza e il controllo del voto dal disegno di legge viene stabilito che entro diciotto giorni dalla data fissata per le votazioni in Italia, ciascun ufficio elettorale consolare, sotto il controllo del Comitato elettorale appositamente istituito in loco , provveda ad inviare agli elettori all’estero, tramite raccomandata con ricevuta di ritorno o con altro sistema che ne attesti la ricezione da parte dell’elettore stesso, il plico nominativo pervenuto dal ministero dell’Interno. Dopo averlo votato l’elettore dovrà rispedirlo all’ufficio elettorale del consolato competente entro 10 giorni dalla data stabilità per le votazioni in Italia.
Al fine di rendere meno caotico lo scrutinio in Italia delle schede votate pervenute dall’estero si prevede inoltre l’istituzione, presso le corti di Appello di Roma, Firenze, Milano e Napoli, degli uffici centrali per la Circoscrizione estero, ciascuno competente per una delle ripartizioni. Presso ogni ufficio centrale verranno costituito i seggi elettorali che saranno singolarmente competenti da un minimo di duemila e un massimo di tremila elettori residenti all’estero, con il compito di provvedere alle operazioni di spoglio e di scrutinio.

Nell’ambito di queste operazioni particolare attenzione verrà posta alla fase di verifica della corrispondenza dell’identità e dei dati dei documenti dell’elettore con le informazioni inserite nell’elenco degli elettori. A ciascun ufficio centrale spetterà inoltre il compito di proclamare gli eletti nell’ambito della ripartizione di competenza. Da segnalare infine la possibilità, prevista dal disegno di legge, di garantire la pubblicità sulle elezioni all’estero sui giornali locali, anche non di lingua italiana.