Sanatoria e recupero degli indebiti Inps, il ddl alla Commissione Lavoro

ROMA – È stato assegnato alla Commissione Lavoro e previdenza sociale il disegno di legge presentato dalla senatrice Mirella Giai (Maie) “Norme in materia di sanatoria e recupero delle prestazioni indebitamente erogate dall’INPS a soggetti residenti all’estero”.

Un testo bipartisan, sottoscritto da altri 10 senatori, tra cui gli eletti all’estero del Pd Randazzo e Micheloni. Il ddl inizierà l’iter dalla sede referente per poi essere sottoposto ai pareri delle Commissioni Affari Costituzionali, Giustizia, Affari Esteri e Bilancio.

Nella presentazione del testo, Giai ricorda che “il problema degli indebiti pensionistici si trascina ormai da anni. Ai pensionati residenti all’estero arrivano lettere dell’Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) per informarli in merito all’indebito constatato e sulle modalità di recupero. Sono decine di migliaia i pensionati ai quali viene ridotta improvvisamente una già misera pensione. Questi pensionati ora rischiano di non vedersi garantito neanche il trattamento minimo. Come è noto la formazione degli indebiti e la ricostituzione delle pensioni italiane sono da attribuire, di norma, alle verifiche reddituali che l’INPS effettua all’estero nell’ambito delle procedure per l’erogazione delle nuove maggiorazioni sociali e delle altre prestazioni collegate al reddito”.

“Questa verifica reddituale – evidenzia la parlamentare eletta in Sud America – ha evidenziato la titolarità di redditi o di prestazioni previdenziali da parte dei pensionati, che comportano una revisione o una revoca del trattamento minimo, delle maggiorazioni sociali e/o del trattamento di famiglia. Su alcune pensioni l’INPS ha effettuato delle trattenute dirette o tramite compensazione con somme arretrate dovute agli interessati. Di norma si tratta di indebiti che si sono costituiti perché i nostri connazionali hanno nel tempo riscosso importi pensionistici superiori al dovuto a causa del ritardo con cui l’INPS ha acquisito le informazioni reddituali degli interessati (o quelle relative all’avvenuta concessione di una prestazione estera), e quindi effettuato il ricalcolo delle prestazioni legate al reddito (trattamento minimo, maggiorazioni sociali, assegni familiari)”.

“I ritardi dell’INPS, quindi, – sottolinea Giai – sono la conseguenza di un sistema disorganico con il quale vengono effettuati gli accertamenti reddituali dei pensionati residenti all’estero e del complicato iter procedurale che queste rilevazioni comportano. In Italia invece le campagne reddituali si svolgono ogni anno. Gli importi da restituire variano da poche centinaia a migliaia di euro: l’impatto economico, umano e psicologico sui pensionati i quali ricevono gli avvisi di recupero da parte dell’INPS è devastante, considerate le precarie condizioni economiche degli interessati (aventi diritto a prestazioni legate al basso reddito) e soprattutto la loro totale buona fede che esclude la presenza di dolo. In taluni casi alcune sedi provinciali dell’INPS intimano che la restituzione degli importi deve avvenire in un’unica soluzione e se non dovesse essere rispettata la scadenza prevista sarà dato corso all’azione legale per il recupero coattivo delle somme indebite”.

Il disegno di legge, spiega ancora, “prevede il recupero delle prestazioni pensionistiche e familiari indebitamente erogate dall’INPS ai pensionati residenti all’estero per il periodo che va dal 1º gennaio 2005 al 31 dicembre 2009. In particolare all’articolo 1 si prevede: a) la sanatoria integrale dell’indebito pensionistico qualora i soggetti interessati siano percettori di un reddito personale, prodotto sia in Italia che all’estero, imponibile ai fini dell’imposta sul reddito delle persone fisiche per gli anni 2005-2009 di importo pari o inferiore a 12.000 euro (comma 1); b) il recupero nel limite del 50 per cento dell’indebito qualora i medesimi soggetti siano percettori di un reddito personale per l’anno 2009 superiore ai predetti 12.000 euro (comma 2); c) che l’eventuale trattenuta di recupero sulla pensione non possa essere superiore a un quinto della pensione stessa (a tale fine nei casi di pensione in convenzione internazionale dei residenti all’estero l’INPS considera anche l’importo della pensione estera e garantisce comunque il trattamento minimo) e che l’importo sia recuperato ratealmente senza interessi entro il limite di ventiquattro mesi, limite che può essere superato al fine di garantire che la trattenuta non sia superiore al quinto della pensione (comma 3); d) che la sanatoria non si applica qualora sia riconosciuto il dolo dell’interessato che abbia percepito indebitamente le prestazioni a carico dell’INPS e che il recupero si estende agli eredi del pensionato solo nel caso in cui si accerti il dolo dello stesso (comma 4)”.