Riforma Costituzionale, eletti all’estero: 8 deputati e 4 senatori

ROMA – Trovata l’intesa sulle riforme costituzionali: Pd, Pdl e Terzo Polo hanno confermato il “sì” condiviso alla bozza dei “tecnici” che prevede, tra le altre cose, la riduzione del numero dei parlamentari.
Bozza resa nota ieri, su cui il Presidente della Commissione Affari Costituzionali, e relatore dei tanti ddl all’esame del Senato, Carlo Vizzini dovrà ora trovare la più larga intesa possibile, così da accelerare l’iter della riforma che, essendo costituzionale, richiede quattro letture, due alla Camera, altrettante in Senato, e, come disposto dall’articolo 138 della Carta, “ad intervallo non minore di tre mesi, e approvate a maggioranza assoluta dei componenti di ciascuna Camera nella seconda votazione”.
Tra le riforme, anche la riduzione del numero dei parlamentari che diventerebbero 508 alla Camera, di cui 8 eletti all’estero, e 254 in Senato, di cui 4 eletti all’estero. La proposta, si legge nella bozza, “si ispira al principio del minimo indispensabile (contrario al massimo possibile). Nella prossima legislatura si potranno affrontare i temi più rilevanti”. Cinque gli indirizzi seguiti: “rafforzare la rappresentanza; semplificare le procedure parlamentari; favorire governi di legislatura; prevedere elementi di valorizzazione degli interessi delle Regioni nel processo legislativo nazionale; costruire un forte Governo in un forte Parlamento”. La normativa proposta, prosegue il documento, “si può distinguere in tre blocchi di norme coerenti tra loro; ciascun blocco ha autonomia rispetto agli altri. Ma il secondo e terzo blocco esigono una lettura unitaria”.
Il primo blocco riguarda la rappresentanza e prevede: Riduzione del numero dei parlamentari (art. 56 e art. 57)); elettorato attivo per Camera e Senato a 18 anni, elettorato passivo per la Camera a 21 anno (art. 56) e per il Senato a 35 anni (art. 58); riduzione da 7 a 5 del numero minimo di senatori per Regione (art.56).
Il secondo blocco – quello sul “Forte Parlamento” – prevede: semplificazione del procedimento legislativo, superamento del bicameralismo paritario, introduzione di elementi di federalismo istituzionale: bicameralismo eventuale e non più obbligatorio (art. 72, )potere di richiesta del voto a data fissa da parte del PdCM. Nel caso si accettasse la ripartizione delle competenze tra Camera e Senato sulla base dell’art. 117 Cost., la previsione presso il Senato della Commissione per il parere obbligatorio sui ddl relativi alle Regioni introdurrebbe un elemento di traccordo0 tra Parlamento e Regioni.
Il terzo blocco riguarda, infine, il Governo: Potenziamento del ruolo del PdCM e consolidamento del Governo: la fiducia è data al solo PdCM art. 94); la fiducia è data a maggioranza semplice, la sfiducia (solo costruttiva) a maggioranza assoluta (art. 94);il PdCM può chiedere al PdR la nomina e la revoca dei ministri (art. 92); il PdCM può chiedere il voto a data fissa dei provvedimenti del Governo effetti semplificatori del voto di fiducia (art. 94 uc).
Di seguito il testo della “Proposta provvisoria di revisione di alcune norme della Costituzione – 12 aprile”.

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