Anticorruzione, sì alle tre fiducie: condannati non candidabili

ROMA – Via libera della Camera alle tre fiducie sugli articoli 10, 13 e 14 del ddl anticorruzione. Il primo, che prevede la non candidabilità dei condannati, è passato con 461 sì, 75 no e 7 astenuti; il secondo, che introduce i nuovi reati di concussione e ‘traffico di influenze’, con 431 sì, 71 no e 38 astenuti; il terzo, che riguarda il reato di corruzione tra privati, è passato con 430 sì, 70 no e 25 astenuti.

Il ministro della Giustizia, Paola Severino, al termine della votazione della terza fiducia, ha sottolineato: “Sono soddisfatta perché è andato avanti nella sua struttura che, dopo i lavori della commissione, ha mantenuto comunque la sua identità. E’ apprezzabile – ha aggiunto – per il senso di responsabilità che ha espresso il Parlamento in questa occasione”.

Articolo 10
L’art. 10 stabilisce che non potranno più essere eletti quanti hanno ricevuto una condanna definitiva. Il governo è chiamato ad adottare entro un anno un decreto legislativo con le norme sulla incandidabilità alla carica di parlamentare europeo, deputato e senatore; alle elezioni regionali, provinciali, comunali e circoscrizionali.

Articolo 13
L’altro provvedimento che ha incassato la fiducia è l’articolo 13 che introduce i nuovi reati di concussione per induzione, traffico illecito di influenze e corruzione per l’esercizio della funzione. Le nuove norme prevedono che il pubblico ufficiale o l’incaricato di pubblico servizio che abusi della sua funzione o dei suoi poteri, inducendo a dare o a promettere indebitamente allo stesso pubblico ufficiale o ad una terza persona denaro o altra utilità è punito con la reclusione da 3 a 8 anni. Per quel che riguarda il traffico di influenze illecite le nuove norme stabiliscono che chiunque, fuori dai casi di concorso in altri reati, “sfruttando relazioni esistenti con un pubblico ufficiale o con un incaricato di pubblico servizio, indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altro vantaggio patrimoniale, come prezzo della propria mediazione illecita, ovvero per remunerare il pubblico ufficiale o l’incaricato di un pubblico servizio”, sia punito con la reclusione da uno a 3 anni”. Identica pena è prevista per chi dia o prometta denaro o altri vantaggi di carattere patrimoniale.

Articolo 14
Infine, l’ultimo provvedimento, l’art. 14: con le nuove norme viene introdotto il reato di corruzione tra privati, punito con la reclusione da uno a 3 anni, raddoppiati in caso di società quotate, attraverso la modifica dell’articolo 2635 del codice civile sulle disposizioni penali in materia di società e consorzi.