Assistenza sanitaria agli emigrati che tornano: la proposta di Bucchino

ROMA – È stata assegnata alla Commissione Affari Sociali della Camera la proposta di legge dell’onorevole Gino Bucchino (Pd): “Disposizioni concernenti la gratuità delle cure ospedaliere urgenti prestate dal Servizio sanitario nazionale ai cittadini italiani residenti all’estero”.

Il testo, che inizierà l’iter dalla sede referente, sarà sottoposto ai pareri delle Commissioni Affari Costituzionali, Esteri, Bilancio e Lavoro oltre che a quello della Commissione parlamentare per le questioni regionali.

“L’assistenza sanitaria urgente deve essere erogata a tutti i cittadini italiani residenti all’estero che rientrano temporaneamente in Italia e non solo, come invece prevede la normativa attualmente vigente, ai pensionati e a coloro i quali riescono a ottenere il riconoscimento dello status di emigrato da parte degli uffici consolari”, spiega Bucchino nella presentazione del testo. Secondo il deputato Pd eletto in Nord America occorre “colmare lacune e indeterminatezze legislative della normativa sanitaria attualmente in vigore, che discrimina categorie differenti di cittadini italiani residenti all’estero”. Il testo è composto da un unico articolo.
“Art. 1.

1. Ai cittadini italiani residenti all’estero e ai loro familiari non assicurati al Servizio sanitario nazionale ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 618, che rientrano temporaneamente in Italia, le cure ospedaliere urgenti sono erogate a titolo gratuito per un periodo massimo di novanta giorni nell’anno solare, qualora gli stessi non abbiano una copertura assicurativa, pubblica o privata, per le suddette cure.

2. Per i cittadini italiani con attività di lavoro all’estero, individuati dall’articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 618, e successive modificazioni, restano ferme le disposizioni dell’articolo 12, secondo comma, del medesimo decreto del Presidente della Repubblica n. 618 del 1980 e delle direttive emanate in materia dal Ministero della sanità.

3. Il Governo provvede ad adeguare il decreto del Ministro della sanità 1o febbraio 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 119 del 23 maggio 1996, alle disposizioni della presente legge”.