Pm Palermo: “Immunità totale c’è solo per i re”

ROMA  – “Solo” quattro telefonate, in tutto 18 minuti di conversazione. Secondo il Quirinale andavano distrutte, secondo la Procura di Palermo e secondo i legali che la rappresentano, questo non era tecnicamente possibile. Di più: se il Capo dello Stato avesse “un’immunità assoluta” e “gli si riconoscesse una totale irresponsabilità giuridica anche per i reati extrafunzionali”, questo coinciderebbe con la “qualifica di ‘inviolabile’ che caratterizza il Sovrano nelle monarchie”. E’ il passaggio che più colpisce della memoria di costituzione in giudizio predisposta dai professori Alessandro Pace, Giovanni Serges e Mario Serio che costituiscono il collegio difensivo nominato dagli inquirenti palermitani.

La vicenda scaturisce dalle intercettazioni indirette del Capo dello Stato captate quando, nei mesi scorsi, le utenza dell’ex ministro Nicola Mancino sono state messe sotto controllo dai pm di Palermo che indagano sulla presunta trattativa Stato-mafia. Il presidente Giorgio Napolitano ha ritenuto lese le proprie prerogative presidenziali ed ha sollevato conflitto di fronte alla Corte Costituzionale: ora la Procura di Palermo si è costituita in giudizio e sono stati depositati presso la cancelleria della Consultai relativi atti.

– A novembre – anticipa Pace, già presidente dei costituzionalisti italiani – depositeremo la memoria illustrativa e allegheremo anche pareri di giuristi spagnoli.

Proprio la figura del Re di Spagna viene citata nella memoria depositata: in Spagna – sostengono gli avvocati – “una legittima intercettazione di una conversazione telefonica nella quale accidentalmente figuri il Re come mero interlocutore non equivale a ‘investigare la persona del Re’, e quindi la registrazione della conversazione ben potrebbe essere valutata dal giudice istruttore”. Le telefonate di Napolitano intercettate sono state quattro, “solo quattro”, su un totale di 9.295 telefonate di Mancino intercettate in circa sette mesi, scrivono i legali nella memoria. Queste le quattro telefonate: la prima, il 24 dicembre 2011 alle ore 9.40 della durata di 3 minuti, in uscita da una delle sei utenze di Mancino; la seconda, il 31 dicembre 2011, alle ore 8.48 (durata 6 minuti), anch’essa in uscita; la terza, il 13 gennaio 2012, alle ore 12.52 (durata 4 minuti): in questo caso – si legge negli atti – Mancino aveva prima chiamato il centralino del Quirinale chiedendo di parlare con Napolitano; la quarta, infine, il 6 febbraio 2012, alle ore 11.12 (durata 5 minuti), in entrata sul telefono di Mancino, che viene quindi chiamato. A chiedere conto di quante fossero state le intercettazioni indirette a Napolitano, e quando fossero avvenuto era stata la stessa Corte Costituzionale, che aveva anche chiesto copia del “brogliaccio” di polizia giudiziaria, verbale che però – si ribadisce nell’atto predisposto per conto della Procura di Palermo – non riporta “l’indicazione del contenuto della conversazione”.

Nell’atto, i legali degli inquirenti palermitani, esaminano punto per punto il ricorso presentato dal Quirinale e steso dall’Avvocatura generale dello Stato. E sottolineano un punto: il pm non può autonomamente disporre la distruzione di intercettazioni, non ne ha il potere; quest’atto spetta a un giudice. In questo senso si ritiene anche inutilizzabile l’articolo 271 del codice di procedura penale che prevede la distruzione delle intercettazioni vietate (come quelle dei confessori o degli avvocati), una via che invece viene prospettata nel ricorso presentato dal Quirinale: secondo gli avvocati, l’analogia con i casi di divieto legati al segreto professionale non c’è. Anche l’art 7 della legge 289/1989 non è considerato attinente, perché riguarda le sole intercettazioni dirette. L’atto firmato da Pace, Serges e Serio punta poi sulla “insussistenza delle pretese lesioni delle prerogative del Presidente della Repubblica”, sostenendo da una parte la “casualità delle intercettazioni presidenziali”, che, aggiungono, non sono mai state depositate, dall’altra che l’irresponsabilità del Presidente riguarda solo gli atti compiuti nell’esercizio delle sue funzioni. E l’essere “rappresentante dell’unità nazionale” non può costituire “la fonte di ulteriori poteri, quali, nella specie, il potere di esigere la distruzione della documentazione delle intercettazioni di tutte le telefonate a lui rivolte ancorché inviate da soggetti sottoposti ad indagine penale”. Altrimenti, si osserva nella memoria di costituzione, “il Presidente parlerebbe sempre e soltanto come Capo dello Stato”. O si dovrebbe configurare una sorta di totale immunità che vale solo per il Sovrani, “contraddicendo i principi dello Stato democratico-costituzionale”.

La Procura palermitana chiede quindi, tramite i propri legali, che il ricorso del Colle sia rigettato come “inammissibile” e “infondato”. La Consulta si riunirà in udienza pubblica il 4 dicembre per ascoltare le parti e risolvere il conflitto.

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