India: Niente immunitá per il nostro Ambasciatore

NEW DELHI – L’ambasciatore a New Delhi Daniele Mancini sta pagando in prima persona le conseguenze per la decisione presa dalla Farnesina di non far rientrare in India i marò accusati di aver ucciso due pescatori mentre evitavano un attacco dei pirati. La Corte Suprema presieduta dal suo Presidente Altamas Kabir ha deciso che il diplomatico non può lasciare il paese, restrizione imposta lo scorso giovedi e riconfermata ulteriormente.

Alla Farnesina che chiede di rispettare la Convenzione di Vienna, in materia di immunità dell’ambasciatore, la Corte indiana ha risposto che il diplomatico avrebbe perso questo diritto dal momento che non è stata rispettata la dichiarazione giurata che aveva sottoscritto a garanzia del rientro in India dei due fucilieri al termine del permesso di quattro settimane conferito per permettere loro di partecipare alle elezioni italiane. “Ho perso ogni fiducia nell’ambasciatore Mancini” ha detto il presidente della Corte suprema”.

Al termine di una tesissima udienza durata 45 minuti in un’aula affollatissima, i giudici hanno sostenuto che ”in linea di principio Latorre e Girone non hanno ancora materialmente infranto il loro impegno di ritornare entro il 22 marzo”, e hanno aggiornato la seduta al prossimo 2 aprile. In questo modo, secondo gli analisti, la Corte ha di fatto lasciato quattro giorni a Italia e India per trovare una soluzione prima di dover ammettere che le dichiarazioni giurate di Mancini e dei marò hanno effettivamente perso di valore. E, se si vuole, anche un periodo di tempi supplementari di un’altra decina di giorni per avvicinare le posizioni e instradare la crisi su un percorso praticabile.

Nel corso del suo briefing settimanale poche ore dopo l’udienza della Corte, il portavoce del ministero degli Esteri, Syed Akbaruddin, ha ammesso che effettivamente ”esiste un conflitto di giurisdizioni” sulla questione dei marò che ”deve essere esaminato”, rifiutandosi di confermare la possibile esistenza di discussioni in corso fra Roma e New Delhi. Con un maggiore senso di apertura per l’ipotesi, invece, l’Unione europea ha ripetuto di aver ”preso nota delle discussioni in corso”, sperando che ”una soluzione consensuale possa essere trovata attraverso il negoziato ed il rispetto delle regole internazionali e soprattutto della Convenzione di Vienna”. Nulla di più però, dal momento che il portavoce della Ashton ha affermato che l’Ue ”non fa parte della disputa legale” tra Italia e India e “perciò non può prendere posizione nel merito degli argomenti legali”.  

G.T.

 

Convenzione di Vienna: come funziona l’immunità
ROMA – Ruota attorno alla Convenzione di Vienna sulle relazioni diplomatiche la disputa di questi giorni tra la Corte suprema indiana e il ruolo dell’ambasciatore italiano a New Delhi Daniele Mancini che ”come rappresentante della Repubblica italiana” si è fatto garante con una dichiarazione giurata del rientro dei due marò in India al termine della licenza elettorale. Il trattato internazionale, adottato nel 1961 ed entrato in vigore nel 1965, regola infatti i rapporti diplomatici tra Paesi, l’immunità del personale diplomatico e l’inviolabilità delle ambasciate. Secondo la Convenzione, l’ambasciatore o l’agente diplomatico rappresenta lo Stato ”accreditante” presso lo Stato ”accreditatario”, cura gli interessi del proprio Paese e dei suoi cittadini nel Paese straniero, ha il potere di negoziare accordi con lo Stato ospitante e promuove le relazioni amichevoli tra i due Paesi. In questo quadro, gode di immunità assoluta per gli atti compiuti nell’esercizio delle sue funzioni, poichè il diritto internazionale considera le sue attività non dell’individuo ma dello Stato di cui è organo. Secondo l’art.29 della Convenzione dunque ”la persona dell’agente diplomatico è inviolabile. Egli non può essere sottoposto ad alcuna forma di arresto o di detenzione”. Gode ”dell’immunità dalla giurisdizione penale dello Stato accreditatario” (art. 31). L’art.32 prevede che ”lo Stato accreditante puà rinunciare all’immunità giurisdizionale degli agenti diplomatici” e che tale ”rinuncia deve essere sempre espressa”. Il paragrafo 3 – quello su cui poggerebbe la posizione della Corte Suprema indiana – stabilisce però che ”un agente diplomatico, che promuova una procedura (in questo caso, sostiene l’India, la dichiarazione giurata dell’ambasciatore, ndr), non può invocare questa immunità per alcuna domanda riconvenzionale connessa con la domanda principale”. La convenzione precisa inoltre con l’art.30 l’inviolabilità della residenza e della sede diplomatica, dove lo Stato accreditatario non può compiere arresti, perquisizioni, sequestri. L’inviolabilità si estende anche alla corrispondenza. Le immunità diplomatiche sono riconosciute agli ambasciatori dal momento in cui entrano nel territorio dello Stato accreditatario fino al momento in cui ne escono. E si estendono al personale amministrativo e tecnico della missione, ai familiari e ai domestici che non siano cittadini dello Stato ospitante (art.37).

 

Lascia un commento