STATO-MAFIA. Codice prevede Capo dello Stato come teste

ROMA. – “L’ordinanza della Corte d’Assise di Palermo che ha ammesso la testimonianza del Capo dello Stato nel processo Stato-mafia è impeccabile. Quando si aprì il conflitto di fronte alla Corte Costituzionale tra Procura di Palermo e Quirinale, difesi con forza Napolitano e in un editoriale su Repubblica segnalai per primo quale potesse essere la strada da seguire, ossia l’articolo 271 del codice di procedura penale sulle intercettazioni illegali.

Ma in questo caso la posizione dei giudici di Palermo è tecnicamente incontestabile e trovo gravissime le affermazioni del ministro della Giustizia che ha parlato di decisione inusuale”. E’ l’opinione del giurista Gianluigi Pellegrino. In un editoriale pubblicato nel luglio 2012, Pellegrino scrisse che per inquadrare correttamente il conflitto di fronte alla Consulta sorto per alcune telefonate intercettate dai pm palermitani e intercorse tra l’ex ministro Nicola Mancino, oggi imputato nel processo Stato-mafia, e lo stesso Napolitano, bisognava rifarsi all’art. 271. Una strada che poi la Consulta ha effettivamente seguito affermando che il Capo dello Stato non può essere intercettato e che i file delle telefonate dovevano essere distrutti senza udienza.

“Oggi il quadro è diverso“ afferma Pellegrino -. La testimonianza del Capo dello Stato è prevista dal codice di procedura penale, art. 205. E’ quindi assolutamente corretto che mentre si sta celebrando un processo nel quale sono centrali le telefonate di Mancino all’allora consulente giuridico del Colle Loris D’Ambrosio, che in uno scritto aveva manifestato a Napolitano i suoi timori per poter essere stato ‘l’utile scriba per indicibili accordi’ rivolgendosi al Presidente con le parole ‘Lei sa’, Napolitano possa e anzi debba essere sentito”. Il Quirinale per ora ha fatto sapere che attende di conoscere i contenuti dell’ordinanza.

“Ma quell’ordinanza è stata letta in aula e sono convinto che quando ne avrà preso integrale contezza, Napolitano si dirà prontissimo alla massima collaborazione con l’autorità giudiziaria ai fini processuali, nel rispetto delle prerogative del Capo dello Stato”, osserva Pellegrino, “stupito”, inoltre, per le dichiarazioni di Annamaria Cancellieri. “E’ gravissimo che un ministro della Giustizia intervenga in un procedimento in corso definendo inusuale quello che è un atto dovuto per ordinamento. Sono convinto che il Capo dello Stato, come presidente del Csm, non avrà difficoltà a rilevare come singolare e inusuale proprio l’intervento del Guardasigilli. E’ evidente la rilevanza ai fini processuali di poter ascoltare nel merito il Presidente della Repubblica. Il provvedimento di Palermo è ineccepibile anche rispetto alle decisioni assunte dalla Corte Costituzionale, perché tiene conto del fatto che non si può interpellare il Capo dello Stato sull’attività inerente il suo ufficio, compresa quella informale. Questo per altro, se esclude domande sulle telefonate con Mancino, non vuol dire, come è stato erroneamente detto, che i magistrati potranno interpellarlo solo sulla lettera di D’Ambrosio. Dovranno più complessivamente astenersi dal formulare domande che riguardino le sue specifiche funzioni, anche se espletate con atti informali. E proprio qui sta l’equilibrio e il carattere impeccabile dell’ordinanza di Palermo”.

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