La Cassazione conferma il divieto di espatrio per Belusconi

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ROMA. – Confermato dalla Cassazione il divieto di espatrio per Silvio Berlusconi in quanto il leader di Fi, dopo la condanna definitiva a quattro anni di reclusione (tre dei quali coperti da indulto) per frode fiscale nel processo Mediaset, “si trova in espiazione di una pena detentiva, anche se con una modalità che prevede un trattamento extracarcerario”. Lo scrive la Suprema Corte nella sentenza 1610 depositata oggi, dalla Prima sezione penale, che ha respinto il ricorso dei legali di Berlusconi nell’udienza a porte chiuse celebratasi in camera di consiglio lo scorso due dicembre. Con questo verdetto, i supremi giudici hanno convalidato l’ordinanza del Tribunale di Milano che il 25 febbraio di un anno fa aveva respinto la richiesta di Berlusconi di “recarsi in ogni altro paese dell’Unione Europea senza bisogno di alcuna autorizzazione specifica”, e di “recarsi a Dublino”, nel marzo del 2014, “per il congresso del Ppe” nonostante gli fosse stato ritirato il passaporto e sulla carta di identità fosse stata apposta la formula ‘non valida per l’espatrio’. Rileva la Cassazione che è “incontroverso” che nei confronti di Berlusconi è stata emessa “una condanna penale” e l’affidamento in prova al servizio sociale, al quale è stato ammesso, non è “una misura alternativa alla pena, ma una pena essa stessa”. L’affidamento in prova – spiegano gli ‘ermellini’ – è “una pena essa stessa, alternativa alla detenzione o, se si vuole, una modalità di esecuzione della pena, nel senso che viene sostituito a quello in istituto, il trattamento fuori dall’istituto, perchè ritenuto più idoneo, sulla base dell’osservazione, al raggiungimento delle finalità, di prevenzione e di emenda, proprie della pena, comportante restrizioni alla libertà personale e soggetto a essere revocato” nei casi previsti dall’ordinamento penitenziario. Ad esempio, quando non vengano rispettate le prescrizioni dell’affidamento. Nei confronti di Berlusconi, osservano inoltre i supremi giudici, “trova quindi integrale applicazione l’art. 12 della legge 21711/1967 n. 1185 che prevede il ritiro del passaporto quando intervengano circostanze ostative al rilascio, tra cui l’art. 3 prevede il caso di coloro che debbano espiare una pena restrittiva della libertà personale”. Il nulla osta all’espatrio, l’ex Cav avrebbe potuto ottenerlo – sottolinea la Cassazione – solo se fosse stato condannato “alla pena pecuniaria” mentre “nei casi dei condannati a pena detentiva, come nel caso in esame, il divieto alla possibilità di ottenere il nulla osta al rilascio del passaporto è assoluto”. Anche se ormai il congresso del Ppe si è concluso da un pezzo, la Cassazione spiega a Berlusconi che la sua richiesta di ottenere almeno un permesso provvisorio per andare a Dublino, non poteva comunque essere accolta perchè l’Irlanda non aderisce all’area Schengen. Infine, i supremi giudici fanno presente che contro il ritiro del passaporto, Berlusconi può fare ricorso amministrativo alla Farnesina o al Tar che valuteranno se le norme italiane che hanno fatto scattare il divieto di espatrio sono incompatibili – come sostengono i legali dell’ ex premier – con quelle comunitarie sulla libera circolazione delle persone non sottoposte a cause limitative della circolazione per motivi di ordine pubblico, sanità e sicurezza. Il verdetto della Prima sezione penale è stato scritto dal consigliere Adet Toni Novik, presidente Umberto Giordano. (di Margherita Nanetti/ANSA)