Ristrutturazione casa, bonus fiscale anche per i residenti all’estero

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ROMA – Vogliamo ricordare ai nostri connazionali che con la legge di stabilità per il 2016 (n. 208 del 28 dicembre 2015) è stata prorogata fino al 31 dicembre 2016 la detrazione fiscale del 50% per le ristrutturazioni edilizie.

Possono usufruire della detrazione sulle spese di ristrutturazione tutti i contribuenti assoggettati all’imposta sul reddito delle persone fisiche (Irpef), residenti o meno nel territorio dello Stato. Quindi anche i nostri connazionali proprietari di immobili in Italia i quali pagano l’Irpef al fisco italiano possono beneficiare delle detrazioni per interventi di ristrutturazione edilizia.

Il requisito fondamentale è quello, ovviamente, di essere proprietari dell’immobile o in alternativa – dice la legge – titolare dei diritti reali/personali di godimento sugli immobili oggetto dell’intervento di ristrutturazione ma anche di aver sostenuto le relative spese.

Ma quali sono gli interventi che possono essere oggetto del bonus ristrutturazioni edilizie? Gli interventi sono numerosi e diversificati (a chi è interessato consigliamo di verificare la normativa ed il sito dell’Agenzia delle Entrate), ma tra questi possiamo annoverare i più comuni e frequenti, come ad esempio: gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, di restauro e risanamento conservativo, di ristrutturazione edilizia, anche relativi alla realizzazione di autorimesse o posti auto pertinenziali; interventi effettuati per il conseguimento di risparmi energetici, con particolare riguardo all’installazione di impianti basati sull’impiego delle fonti rinnovabili di energia.

E’ bene chiarire che oltre alle spese necessarie per l’esecuzione dei lavori, ai fini della detrazione è possibile considerare anche le spese per la progettazione, per le prestazioni professionali relative all’intervento, per la messa in regola degli immobili, per l’acquisto dei materiali, per l’imposta sul valore aggiunto, quella di bollo, per gli oneri di urbanizzazione, etc.

Per ricapitolare, giova ricordare che tutti i contribuenti assoggettati all’imposta sul reddito delle persone fisiche in Italia, anche se residenti all’estero, possono portarsi in detrazione dalle imposte da pagare per le ristrutturazioni edilizie, il 50% delle spese sostenute fino al 31 dicembre 2016, con un limite massimo di spesa pari a 96.000 euro per ciascuna unità immobiliare. Dal 1° gennaio 2017 la detrazione tornerà alla misura ordinaria del 36% e con il limite di 48.000 euro per unità immobiliare.

La detrazione fiscale delle spese per interventi di ristrutturazione edilizia è disciplinata dall’art. 16-bis del Dpr 917/86 (Testo unico delle imposte sui redditi) e successive modificazioni. Dal 1° gennaio 2012 l’agevolazione è stata resa permanente dal decreto legge n. 201/2011 e inserita tra gli oneri detraibili dall’Irpef.

Restano fermi i requisiti oggettivi riguardanti le modalità di pagamento (bonifico bancario per ristrutturazione edilizia art. 16-bis del D.P.R. 917/1986 con applicazione della ritenuta d’acconto dell’8%) e i documenti obbligatori che devono essere conservati unitamente alle quietanze di pagamento per tutto il periodo nel quale il soggetto beneficerà della detrazione.

I soggetti non residenti che, in un determinato esercizio, dovessero avere un’imposta (Irpef) incapiente o nulla perderanno per quello specifico esercizio il beneficio della detrazione.

(Marco Fedi e Fabio Porta/Deputati eletti per il Pd nella circoscrizione Estero)

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