Cassazione: per il licenziamento statali vale l’art. 18

(ANSA) – ROMA, 9 GIU – Il licenziamento del personale del pubblico impiego non è disciplinato dalla ‘legge Fornero’, bensì dall’art. 18 dello Statuto dei lavoratori. Lo afferma la Corte di Cassazione, con la sentenza n. 11868 della Sezione Lavoro depositata oggi. La Cassazione interviene quindi su una questione da tempo dibattuta su cui ci sono state anche sentenze di diverso orientamento ma il governo, con il ministro della P.A. Marianna Madia, ha sempre tenuto a precisare che l’articolo 18 per gli statali non è stato cambiato né dalla legge Fornero, prima, né dal Jobs act, dopo. Per il pubblico impiego le garanzie sarebbero quindi intatte, con la reintegra in caso di licenziamento senza giusta causa. Un trattamento diverso rispetto ai lavoratori privati, sostiene il ministero, perché è diversa la natura del datore di lavoro. Per mettere fine a possibili diverse interpretazioni il governo resta dell’idea di intervenire, da quanto si apprende, con una norma che chiarisca l’esclusione dei dipendenti pubblici dalle nuove regole.