Via libera anche al cognome della madre per i figli

Via libera anche al cognome della madre per i figli
Via libera anche al cognome della madre per i figli
Via libera anche al cognome della madre per i figli

ROMA. -I figli nati nel matrimonio potranno prendere anche il cognome della madre, in aggiunta a quello del padre, se tra i coniugi c’è accordo. A quasi 40 anni di distanza dalla presentazione della prima proposta di legge in materia, e mentre ancora l’ultimo testo di riforma langue al Senato, è la Corte costituzionale ad arrivare prima del legislatore, dando, almeno in parte, l’agognato via libera a un diritto riconosciuto da tempo in altri Paesi e la cui negazione è già costata una condanna all’Italia da parte della Corte di Strasburgo. Accogliendo le obiezioni sollevate dalla Corte d’appello di Genova, la Consulta (relatore il giudice Giuliano Amato) ha infatti dichiarato incostituzionale l’automatica attribuzione del cognome paterno ai figli nati nel matrimonio, quando i genitori vogliono fare una scelta diversa.

Il che significa che, una volta pubblicata la sentenza sulla Gazzetta Ufficiale, la coppia che lo desidera potrà chiedere all’ufficiale dello Stato civile di attribuire al proprio figlio anche il cognome della madre, in aggiunta a quella del padre.

E’ proprio quello che voleva la coppia italo-brasiliana che con il suo ricorso è arrivata sino alla Corte costituzionale. Il loro bambino, nato a Genova, ma con la doppia cittadinanza, aveva già il doppio cognome in Brasile, ma non riusciva a ottenerlo in Italia. Una battaglia che è arrivata alla svolta quando la Corte d’appello di Genova ha mandato gli atti alla Consulta, sollevando la questione di legittimità costituzionale.

L’automatismo a favore del cognome paterno, che la Consulta ha fatto cadere, non è previsto da una norma specifica, ma è desumibile da una serie di disposizioni, a partire da diversi articoli del codice civile. E secondo i magistrati genovesi viola diversi diritti sanciti dalla Carta fondamentale: quelli all’identità personale (art.2), all’uguaglianza e alla pari dignità sociale dei genitori nei confronti dei figli (art.3), alla parità morale e giuridica dei coniugi (art.29).

Oltre ad essere in contrasto con il dovere dello Stato di rispettare gli obblighi internazionali (art.117), a partire dalla Convenzione di New York sull’eliminazione di ogni forma di discriminazione nei confronti della donna, ratificata nel 1985 dall’Italia.

Se la Consulta ha sposato sino in fondo questo ragionamento lo si saprà soltanto quando depositerà le motivazioni della sentenza. Intanto è chiaro che ha condiviso l’opinione che il quadro fosse cambiato rispetto a quando, dieci anni fa, posta di fronte allo stesso problema, aveva riconosciuto che l’automatismo rappresentava un “retaggio di una concezione patriarcale della famiglia”, ma aveva ritenuto che cancellarlo avrebbe creato un “vuoto di regole”, incolmabile senza invadere i compiti del legislatore.

Perché, intanto, l’Italia ha sottoscritto il Trattato di Lisbona, che tra l’altro vieta ogni discriminazione fondata sul sesso, e soprattutto perché la Corte di Strasburgo ha condannato il nostro Paese, ritenendo “discriminatoria verso le donne” e una violazione della Convenzione europea dei diritti dell’uomo l’inesistenza di una deroga all’automatica attribuzione del cognome paterno.

Un automatismo che sinora si poteva aggirare solo rivolgendosi al prefetto, che in casi eccezionali può autorizzare il cambio del cognome. Si è creata però così una situazione di “ingiustizia sostanziale”, perché – come ha fatto notare Susanna Schivo, legale della coppia arrivata sino alla Consulta – i prefetti in questi anni hanno deciso in maniera differente, a seconda che abbiamo ritenuto meritevoli o meno di tutela i motivi alla base della richieste loro sottoposte.

La Consulta sarebbe potuta andare anche oltre, imponendo il doppio cognome come regola obbligatoria in tutti i casi. Un’opzione su cui i giudici hanno ragionato, decidendo alla fine di scartarla.

(di Sandra Fischetti/ANSA)