L’Istituto della Totalizzazione dei contributi pensionistici in ambito europeo e extra europeo

Nell’ambito del Regime Comunitario un recente Istituto, introdotto in Italia con il D.lgs. n. 42 del 2006 recante “Disposizioni in materia di totalizzazione dei periodi assicuratori”, ha previsto la possibilità, per il cittadino – lavoratore facente parte di uno degli Stati Membri, di “totalizzare” i periodi assicurativi per il compimento della pensione di vecchiaia, di anzianità, di inabilità, e della pensione ai superstiti.

In altre parole, i periodi di assicurazione, sia che derivino da attività subordinata, sia che derivino da attività autonoma, e maturati sotto la normativa prevista da uno degli Stati Membri, si comminano a quelli maturati in un altro Stato Membro. Il tutto, però, rispettando tre condizioni fondamentali:

• Che siano stati maturati nella misura necessaria;
• A patto che gli stessi non si sovrappongano;
• Che nell’ambito dello Stato che concede il riconoscimento della pensione, tali periodi non devono essere inferiori ad un anno.

Di conseguenza, l’Istituto della Totalizzazione delle pensioni consente al lavoratore di poter cumulare, ai fini della maturazione del diritto, i diversi periodi di lavoro prestati in uno o più Stati appartenenti all’UE.

Di tal che, se un lavoratore avesse versato, per esempio, 11 anni di contributi presso l’istituto Nazionale di Previdenza Sociale Italiana e ne avesse versati altri 10 in uno degli Stati Membri dell’UE, nel caso non esistesse l’Istituto della Totalizzazione, lo stesso non avrebbe la possibilità di maturare il diritto alla pensione di vecchiaia italiana in quanto non arriverebbe a raggiungere il parametro minimo di contribuzioni pari ad anni 20.

Con l’Istituto della Totalizzazione, invece, l’Istituto di previdenza italiano (INPS), al compimento dell’età pensionabile, corrisponderà, ugualmente, al contrario di quanto su detto, la pensione di vecchiaia, conteggiando, ai fini del diritto, anche i contributi esteri versati in uno degli Stati Membri ed, in totale, risulteranno maturati 21 anni.

Ora, appare necessario specificare che l’importo della pensione verrà calcolato non su tutti e 21 gli anni di contribuzione, bensì solo sugli 11 versati in Italia, mentre l’Ente previdenziale dello Stato Membro UE, ove il lavoratore italiano ha prestato la propria attività professionale, liquiderà la pensione rispetto ai 10 anni di contribuzione versati secondo la propria normativa interna.

In conclusione i contributi versati in ciascuno Stato non sono trasferibili né rimborsabili in un altro, come su rappresentato tramite l’esempio riportato, ma saranno necessari al fine del calcolo della prestazione a carico di ogni Stato nel quale si è svolta l’attività lavorativa, una volta maturato il diritto secondo le regole di ciascun Ordinamento.

Ora, la domanda che sorge immediata è, ma se un lavoratore italiano ha versato i contributi sia in Italia che in uno Stato non appartenente alla Unione Europea, quindi extra UE, è possibile che lo stesso possa farsi totalizzare anche i contributi versati nello Stato Estero?

Per rispondere a tale questione risulta necessario distinguere due situazioni ben differenti tra loro:

A) L’aver lavorato in uno Stato extra UE che però ha una convenzione di sicurezza sociale con l’Italia; naturalmente, in questo caso, le regole previste per la totalizzazione degli anni al fine di maturare un’unica pensione non seguiranno la disciplina sopra enunciata inerente l’Unione Europea, bensì le regole previste nella Convenzione Internazionale con il Paese extra UE dove si è prestata l’attività lavorativa.

B) L’aver lavorato in uno Stato extra UE non convenzionato con l’Italia; in tale circostanza, invece, il lavoratore può solamente maturare la pensione in base alle regole vigenti nello Stato non convenzionato chiedendo il riscatto oneroso (anche se quest’ultimo richiede un esborso di denaro non indifferente) al fine di far valere quei periodi che diano diritto alla pensione italiana.

Per dare una maggiore chiarezza al lettore, circa la questione trattata, si riporta l’elenco degli Stati, ad oggi, convenzionati con l’Italia ed extra UE: Argentina, Brasile, Canada/Quebec, Stati della Ex Jugoslavia (salvo Slovenia e Croazia), Israele, Jersey e Isole del Canale, Macedonia, Messico, Principato di Monaco, Capo Verde, Repubblica di Corea, San Marino, Santa Sede, Tunisia, Turchia, Usa, Uruguay, Venezuela (Conv. Italia-Venezuela stipulata il 7.06.1988, ratificata con legge 6.08.1991 n. 260, ed è entrata in vigore l’1.11.1991).

Ora, per quanto concerne le modalità di calcolo della pensione, esso avviene tramite il criterio del c.d. “Pro Rata” secondo il quale ogni Stato ove il lavoratore ha svolto prestazioni lavorative determina il corrispettivo della pensione, totalizzando, cioè calcolando insieme, anche i periodi di lavoro svolto all’estero.

Il risultato o l’importo uscente da tale calcolo rimane comunque ipotetico o probabile, in quanto nella realtà sarà versato solo quello corrispondente ai contributi corrisposti in ciascun Paese, applicando una percentuale di riduzione derivante dal rapporto tra i periodi contributivi complessivi e quelli riferiti al singolo Stato.

Di conseguenza, per il calcolo “Pro Rata” di pensione, va innanzitutto determinato l’importo della pensione ipotetica o probabile; un esempio opinabile può essere quello di un lavoratore subordinato con alle spalle 38 anni di servizio complessivo, di cui, all’estero, 2 anni e 6 mesi.

La pensione annua lorda su 38 anni è pari ad Euro 26.083. Quest’ultima è la suddetta pensione ipotetica comprensiva del “Pro Rata” versato all’estero (2 anni e 6 mesi). La pensione che verrà erogata in Italia sarà calcolata in base al risultato derivante dal riproporzionamento dei periodi esteri; 35 anni e 6 mesi sono in totale 426 mesi; 38 anni sono pari a 456 mesi; 26.083 Euro x 426/456 = 24.367 Euro.

In conclusione, con l’obiettivo di dare un valido ed utile consiglio ai lettori interessati a tale argomento, e, visto e considerato che trattasi di una materia tecnica e non accessibile a tutti, sia dal punto di vista della reale comprensione delle regole normative sia dal punto di vista delle modalità di calcolo della pensione reale, si suggerisce, ai lavoratori che intendono utilizzare lo strumento della totalizzazione, di farsi assistere da un Avvocato o da un esperto in materia pensionistica, che meglio potrebbero far valere le Vostre pretese contributive senza incappare in errori o in inutili lungaggini temporali e burocratiche.

[email protected]
www.avvocatoscicchitano.it