Cassazione: “Prendere il cognome del padre? Decida il figlio”

Cognome padre figlio
Cassazione:prendere il cognome del padre? Decida figlio
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Cassazione:prendere il cognome del padre? Decida figlio

ROMA. – Quale cognome attribuire a un figlio riconosciuto solo anni dopo la nascita? Visto che la legge concede “ampia discrezionalità” e che la scelta deve essere compiuta “nell’interesse del minore”, è meglio che sia lui stesso a decidere. E’ quanto è successo in un caso al vaglio della Corte d’Appello di Firenze, e confermato dalla Cassazione, che ha respinto il ricorso di un uomo che avrebbe voluto dare al figlio nato fuori dal matrimonio il suo cognome. Si va così precisando l’orientamento degli ultimi anni che ha fatto tramontare la prassi che i figli crescano nel nome del padre.

La Cassazione aggiunge un ulteriore tassello, dando in questo caso l’ultima parola al minore, un preadolescente che potrebbe essere “turbato” dal doversi presentare a un certo punto nella sua “comunità” con un cognome diverso. Due anni fa, una causa apparentemente simile aveva avuto l’epilogo opposto proprio perché il minore da tutelare in quella circostanza era una bambina piccola, di appena 4 anni, che – avevano spiegato allora i giudici, che avevano alla fine optato per il cognome paterno, privandola di quello della madre – non aveva ancora acquisito nella “trama” dei “rapporti personali e sociali” una “definita e formata identità”.

Alla base della decisione – spiega la Cassazione nella sentenza n. 17139 della prima sezione civile depositata oggi – non deve esserci l'”esigenza di rendere la posizione del figlio nato fuori dal matrimonio quanto più simile possibile a quella del figlio di una coppia coniugata”, come chiedeva il padre, ma “quella di garantire l’interesse del figlio a conservare il cognome originario se questo sia divenuto autonomo segno distintivo della sua identità personale in una determinata comunità”.

Il tribunale di Firenze aveva deciso di ascoltare il ragazzo, che all’epoca aveva 12 anni, tra l’altro senza la mediazione di una psicologo, e assecondarne la volontà. Davanti al giudice aveva detto “di non volere né sostituire, né aggiungere il cognome del padre al proprio”, perché “il cognome è personale e accompagna per tutta la vita. Ho vissuto per 12 anni con questo cognome e non voglio averne altri”.

Da queste parole, i giudici hanno desunto che imporgli il cognome l’ avrebbe turbato “fortemente” e finito per acuire l’astio verso il padre. Di fronte al ricorso dell’uomo, che non vedeva per quale ragione l’aggiunta del suo cognome avrebbe potuto nuocere al figlio, la Cassazione ha concluso confermando la decisione dei giudici di merito.

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