Da febbraio obbligo etichette per grano, pasta e riso

Da febbraio obbligo etichette per grano, pasta e riso
Da febbraio obbligo etichette per grano, pasta e riso

ROMA. – Dal prossimo febbraio nuovo look per le etichette di grano, pasta e riso che dovranno contenere informazioni dettagliate sulla provenienza. Non solo: le indicazioni sull’origine dovranno essere apposte in un punto evidente e nello stesso campo visivo in modo da essere facilmente riconoscibili, chiaramente leggibili ed indelebili.

“È una scelta decisa e compiuta insieme Ministro dello sviluppo economico Carlo Calenda – ha affermato il ministro delle Politiche Agricole Maurizio Martina annunciando la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale dei due decreti – che anticipa la piena attuazione del regolamento europeo 1169 del 2011. Il nostro obiettivo è dare massima trasparenza delle informazioni al consumatore, rafforzando la tutela dei produttori e dei rapporti di due filiere fondamentali per l’agroalimentare Made in Italy. Non rinunceremo a spingere ancora in Europa perché questi provvedimenti vengano presi per tutta l’Ue”.

I decreti prevedono, a partire dalla pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale, una fase di 180 giorni per l’adeguamento delle aziende al nuovo sistema e lo smaltimento delle etichette e confezioni già prodotte. Quindi l’obbligo definitivo scatterà il 16 febbraio per il riso e il 17 febbraio per la pasta. In particolare il decreto grano/pasta prevede che le confezioni di pasta secca prodotte in Italia dovranno avere obbligatoriamente indicate in etichetta le seguenti diciture:

1) Paese di coltivazione del grano, cioè il nome del Paese nel quale il grano viene coltivato; 2) Paese di molitura, vale a dire il nome del paese in cui il grano è stato macinato. Se queste fasi avvengono nel territorio di più Paesi possono essere utilizzate, a seconda della provenienza, le seguenti diciture: Paesi UE, Paesi NON UE, Paesi UE E NON UE. Infine se il grano duro è coltivato almeno per il 50% in un solo Paese, come ad esempio l’Italia, si potrà usare la dicitura: “Italia e altri Paesi UE e/o non UE”.

Per quanto riguarda il riso invece il provvedimento prevede che sull’etichetta devono essere indicati: 1) il Paese di coltivazione del riso; 2) il Paese di lavorazione; 3) il Paese di confezionamento. Se le tre fasi avvengono nello stesso Paese è possibile utilizzare la dicitura “Origine del riso: Italia”. Anche per il riso, se queste fasi avvengono nel territorio di più Paesi possono essere utilizzate, a seconda della provenienza, le seguenti diciture: Paesi UE, Paesi NON UE, Paesi UE E NON UE.

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