Biotestamento, ecco la nuova legge: il consenso informato, i minori, le cure

Nella combo (in alto da sinistra) Dj Fabo, Eluana Englaro, Luca Coscioni, Piergiorgio Welby. Roma, 14 dicembre 2017. ANSA

 

Nella combo (in alto da sinistra) Dj Fabo, Eluana Englaro, Luca Coscioni, Piergiorgio Welby. Roma, 14 dicembre 2017. ANSA

ROMA. – Le Disposizioni anticipate di trattamento (Dat) sono la principale novità della legge sul testamento biologico appena approvata in via definitiva dal Senato (il 20 aprile scorso era arrivato il sì della Camera). Cinque gli articoli della legge. Ecco le novità punto per punto:

IL CONSENSO INFORMATO – L’articolo 1 prevede che, nel rispetto della Costituzione, nessun trattamento sanitario può essere iniziato o proseguito se privo del consenso libero e informato della persona interessata. Viene ‘promossa e valorizzata la relazione di cura e di fiducia tra paziente e medico il cui atto fondante è il consenso informato’ e ‘nella relazione di cura sono coinvolti, se il paziente lo desidera, anche i suoi familiari’.

I MINORI – Per quanto riguarda i minori ‘il consenso è espresso dai genitori esercenti la responsabilità genitoriale o dal tutore o dall’amministratore di sostegno, tenuto conto della volontà della persona minore’.

LE DISPOSIZIONI ANTICIPATE DI TRATTAMENTO – L’articolo 3 prevede che ‘ogni persona maggiorenne, capace di intendere e volere, in previsione di una eventuale futura incapacità di autodeterminarsi, può, attraverso Disposizioni anticipate di trattamento, esprimere le proprie convinzioni e preferenze in materia di trattamenti sanitari, nonchè il consenso o il rifiuto rispetto a scelte diagnostiche o terapeutiche e a singoli trattamenti sanitari, comprese le pratiche di nutrizione e idratazione artificiali’.

Le Dat, sempre revocabili, risultano inoltre vincolanti per il medico e ‘in conseguenza di ciò – si afferma – e’ esente da responsabilità civile o penale’. Sempre questo articolo stabilisce le modalità di espressione della propria volontà: ‘Le DAT devono essere redatte per atto pubblico o per scrittura privata, con sottoscrizione autenticata dal notaio o da altro pubblico ufficiale o da un medico dipendente del Servizio sanitario nazionale o convenzionato. Nel caso in cui le condizioni fisiche del paziente non lo consentano, possono essere espresse attraverso videoregistrazione’. In caso di emergenza o di urgenza, precisa inoltre il ddl, ‘la revoca può avvenire anche oralmente davanti ad almeno due testimoni’.

PIANIFICAZIONE DELLE CURE – ‘Nella relazione tra medico e paziente – si legge nell’articolo 4 – rispetto all’evolversi delle conseguenze di una patologia cronica e invalidante o caratterizzata da inarrestabile evoluzione con prognosi infausta può essere realizzata una pianificazione delle cure condivisa tra il paziente e il medico, alla quale il medico è tenuto ad attenersi qualora il paziente venga a trovarsi nella condizione di non poter esprimere il proprio consenso o in una condizione di incapacità’.

(di Alessandra Chini/ANSA)

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