Le novità per le pensioni all’estero nel 2018

 

CARACAS. – La pensione di vecchiaia (per coloro con anzianità contributiva anche estera, al 31 dicembre 1995), sarà per tutti dal 2018 a 66 anni e 7 mesi, con 20 anni di contribuzione tanto per gli uomini che per le donne del settore pubblico e privato, che si potranno totalizzare anche con i contributi versati all’estero.

La pensione anticipata invece passerà a 42 anni e 10mesi per gli uomini e 41 anni e 10 mesi per le donne, anch’essi soggetti al meccanismo della totalizzazione con i contributi all’estero.

Invece dal 2019 l’età pensionabile verrà aumentata a 67 anni (ad eccezione dei lavori gravosi), mentre che la pensione anticipata passerà a 43 anni e 3 mesi per gli uomini e 42 anni e 3 mesi per le donne.

È importante sapere che non sono riconosciuti ai residenti all’estero gli anticipi dell’età pensionabile previsti con l’APE sociale e l’APE volontaria, mentre nè il Ministeri del Lavoro nè l’Inps hanno chiarito se l’anticipo previsto per i lavori precoci e usuranti e l’esenzione dall’aumento dell’età pensionabile per le aspettative di vita riguarda anche i lavoratori pensionandi residenti all’estero.

Ci sarà anche un piccolo incremento delle pensioni anche per quelle pagate all’estero del 1,1 per cento, l’importo minimo sarà di 502,42 euro mensili e di 6.596,46 annuali. La maggior parte delle pensioni estere sarà rivalutata dell’1,1 per cento. Questo aumento sarà anche per le pensioni e assegni sociali che però non sono esportabili all’estero.

Questa è la tabella degli aumenti:

* pensioni fino a 3 volte il minimo, fino a 1.522,23 euro mensili: rivalutazione pari all’1,1%;
* pensioni di importo da 3 a 4 volte il minimo, fino a 2.029,64 euro mensili : rivalutazione pari all’1,045%;
* pensioni di importo da 4 a 5 volte il minimo, fino a 2.537,05 euro mensili: rivalutazione pari allo 0,825%;
* pensioni di importo da 5 a 6 volte il minimo, fino a 3.044,46 euro mensili: rivalutazione pari allo 0,55%;
* pensioni di importo oltre 6 volte il minimo, oltre 3.44,46 euro mensili: rivalutazione pari allo 0,485%.

Per avere diritto all’integrazione il limite di reddito personale sarà di 6.596,46 euro, in cambio quello personale che esclude la sua concessione sarà di 13.192,92 euro.

Mentre che il reddito coniugale per l’integrazione al minimo per intero sarà di 19.789,38 euro e quello che esclude la sua concessione sarà 26.385,84 euro.

Per quanto concerne invece la maggiorazione sociale dei trattamenti minimi (legge n. 448/2001 e legge n.127/2007) – importo mensile 136,44 euro – il limite di reddito personale da non superare per il 2018 sarà di 8370,18 euro e quello coniugale di 14.259,18 euro

È importante ricordare che sia l’integrazione al minimo che le maggiorazioni sociali sono esportabili solo nei Paesi extracomunitari a determinate condizioni contributive e reddituali.