La cittadinanza italiana iure sanguinis per via femminile

La sentenza n.4466 del 25 febbraio 2009 emanata dalle Sezioni Unite della Corte di cassazione ha fissato il principio di diritto secondo cui la cittadinanza italiana spetta e può essere trasmessa anche da quelle donne che sposando un cittadino straniero prima del 1948 avendo perduto la cittadinanza italiana per effetto dell’art.10 della legge n. 555 del 1912.

Nonostante la dichiarazione di illegittimità dell’art.10 della legge n. 555 del 1912 ad opera della sentenza n.87 del 1975 della Corte Costituzionale, che aveva dichiarato l’illegittimità costituzionale della norma nella parte in cui prevede la perdita della cittadinanza italiana indipendentemente dalla volontà della donna, tale norma continuava infatti ad essere applicata. Ma dopo il succedersi di sentenze di opposto indirizzo, la Corte di Cassazione a Sezioni Unite è intervenuta con la sentenza n.4466/2009 dando soluzione alla annosa questione di diritto risolvendo la problematica e cristallizzando il principio di diritto che anche la donna che si è sposata prima del 1948 può recuperare la cittadinanza italiana.

La Corte di Cassazione con sentenza n. 4466 del 2009 si è pronunciata per il riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis anche ai discendenti della donna italiana coniugata con cittadino straniero nel vigore della Legge n. 555 del 1912 che sia stata conseguentemente, privata della cittadinanza italiana in ragione del matrimonio.

Seppure tali principi sono stati recepiti anche dalle circolari del ministero dell’Interno, nel caso in cui l’avo sia la bisnonna, la nonna o la madre e queste si siano sposate, prima dell’1.1.1948 e nel vigore della legge n. 555/1912, con cittadino straniero, la domanda di riconoscimento della cittadinanza italiana va fatta esclusivamente in via giudiziale con atto di citazione avanti al “foro della Pubblica Amministrazione”, ossia il tribunale di Roma, con la necessaria assistenza di un avvocato.

Avv. Raffaele Mandato

 

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