In arrivo la ulteriore scadenza per i conti correnti dormienti in Italia

Conti correnti dormienti
Conti correnti dormienti

Forse non tutti sanno che 17 agosto 2007 è entrato in vigore il Regolamento UE in materia di c.d. “depositi dormienti” recepito in Italia con D.P.R. 22 giugno 2007 n. 116 – pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 178 del 2 agosto 2007.

I depositi dormienti consistono in qualsiasi rapporto bancario che non abbia ricevuto movimentazione da parte del titolare, o di intermediari delegati, negli ultimi 10 anni e che abbiano un saldo attivo di almeno 100 euro. In presenza di queste due condizioni l’articolo 3 del D.P.R. 116/2007 prevede la estinzione del rapporto bancario con devoluzione di ogni somma su uno specifico fondo appositamente istituito presso ogni banca.

Già da alcuni anni, gli istituti di credito hanno provveduto a inoltrare raccomandate o mail ai correntisti di tali rapporti bancari dormienti rappresentando la necessità di svolgere una qualsiasi movimentazione del conto al fine di riattivarlo.

Nonostante ciò non sono certamente pochi i casi in cui gli eredi dell’intestatario del conto non hanno mai ricevuto alcuna comunicazione. Alcuni casi, come ad esempio quando gli eredi risiedono in un continente è diverso da quello dove è stato aperto il rapporto bancario, in assenza del reperimento di documentazione, risulta praticamente impossibile conoscere la banca a meno di fare le dovute ispezioni.

Se dopo la comunicazione di sollecito il correntista non “risveglia” il conto attraverso una qualsiasi operazione, come ad esempio un banale prelievo, allora il denaro viene trasferito in un apposito fondo che resta gestito dalla banca ove era stato acceso il rapporto bancario. Immesso il denaro nel fondo bancario il titolare del conto può ancora esercitare il risveglio mentre in caso contrario, alla scadenza del decimo anno, il denaro viene definitivamente trasferito al ministero dell’Economia e delle Finanze e non sarà più possibile ottenere la restituzione.

Per poter verificare se si è proprietari (anche jure ereditatis) di un conto considerato dormiente è stata creata una apposita sezione sui siti internet del ministero dell’Economia e delle Finanze (www.mef.gov.it) e della Consap (www.consap.it) la società Concessionaria Servizi Assicurativi Pubblici e interamente partecipata dal Ministero dell’Economia e delle Finanze

Sono, invece, esclusi dalla possibilità di richiedere i rimborsi i beneficiari degli importi relativi ai contratti di assicurazione sulla vita (polizze vita), i beneficiari dei buoni fruttiferi postali non riscossi entro il termine di prescrizione decennale, i beneficiari degli assegni circolari, una volta decorso il termine di prescrizione triennale di cui all’art. 84, comma 2 del Regio Decreto 21.12.1933, n. 1736 e infine gli ordinanti degli assegni circolari, una volta decorso il termine di prescrizione decennale dalla data di emissione del titolo di cui all’art. 2946 c.c..

Sui rimborsi non sono riconosciuti interessi né vengono applicate spese di alcun tipo. Le domande possono essere presentate in via telematica oppure a mezzo Raccomandata a/r o a Raccomandata a mano presso la sede di Consap S.p.A. Tali istanze di rimborso, compilate e sottoscritte, devono contenere, a pena di irricevibilità, il codice IBAN con il relativo Swift Code intestato all’avente diritto, per tutti i richiedenti appartenenti all’Area SEPA, il codice IBAN ed il routing number, per tutti gli accrediti extra Area SEPA, un valido indirizzo e-mail dell’avente diritto, al fine di facilitare le comunicazioni tra gli uffici e il richiedente.

Avv. Raffaele Mandato

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