Covid: norme aggiornate per viaggiare dall’estero all’Italia

ROMA. – L’ordinanza del Ministero della Salute del 16 aprile scorso ha introdotto alcune importanti misure per gli spostamenti da e per l’estero che saranno in vigore fino al 30 aprile.

Le novità introdotte con la nuova ordinanza.

Da oggi, 19 aprile, obbligo di sottoporsi a tampone molecolare o antigenico effettuato nelle 48 ore prima dell’ingresso in Italia e il cui risultato sia negativo per coloro che provengono da o hanno soggiornato/transitato, nei 14 giorni precedenti, in uno o più Stati o territori ricompresi negli elenchi C, D e E.

ELENCO C

Austria, Belgio, Bulgaria, Cipro, Croazia, Danimarca (incluse isole Faer Oer e Groenlandia), Estonia, Finlandia, Francia (inclusi Guadalupa, Martinica, Guyana, Riunione, Mayotte ed esclusi altri territori situati al di fuori del continente europeo), Germania, Grecia, Irlanda, Israele, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi (esclusi territori situati al di fuori del continente europeo), Polonia, Portogallo (incluse Azzorre e Madeira), Regno Unito, Repubblica Ceca, Romania, Slovacchia, Slovenia, Spagna (inclusi territori nel continente africano), Svezia, Ungheria, Islanda, Norvegia, Liechtenstein, Svizzera, Andorra, Principato di Monaco.

ELENCO D

Australia, Nuova Zelanda, Ruanda, Repubblica di Corea, Singapore, Tailandia

ELENCO E

Tutti gli Stati non indicati negli altri elenchi (compreso il Brasile)

La durata dell’isolamento fiduciario per chi rientra da uno o più Stati o territori ricompresi negli elenchi D e E, è rimodulata a 10 giorni. Tale disposizione si applica solo agli ingressi in Italia successivi all’entrata in vigore dell’Ordinanza 16 aprile 2021 (cioè oggi). Coloro che abbiano fatto ingresso in Italia prima del 18 aprile 2021, devono completare il periodo di 14 giorni di isolamento.

Obbligo di sottoporsi ad ulteriore tampone molecolare o antigenico, al termine dei 10 giorni, per coloro che provengono da o hanno soggiornato/transitato, nei 14 giorni precedenti, in uno o più Stati o territori ricompresi negli elenchi D e E.

Tale disposizione si applica solo agli ingressi in Italia successivi all’entrata in vigore dell’Ordinanza 16 aprile 2021. Coloro che abbiano fatto ingresso in Italia prima del 18 aprile 2021, devono completare il periodo di 14 giorni di isolamento e non devono effettuare ulteriori tamponi.

Cessano le limitazioni specifiche per la Regione del Tirolo.

Con apposita circolare della Direzione Generale della Prevenzione del Ministero della Salute sarà introdotto un modulo di localizzazione dei passeggeri digitale (Passenger Locator Form – PLF) da esibire prima dell’imbarco, lo stesso sostituirà l’autodichiarazione cartacea.

Per il BRASILE, le disposizioni dell’Ordinanza 13 febbraio 2021 (divieto di ingresso in Italia per tutti coloro che provengono dal Brasile o che vi abbiano soggiornato/transitato nei 14 giorni precedenti l’ingresso in Italia) sono state aggiornate.

REGOLE SPECIALI PER IL BRASILE

I.In caso di soggiorni o transiti in Brasile nei 14 giorni antecedenti l’ingresso in Italia, quest’ultimo è consentito solamente alle seguenti categorie di persone, a condizione che non manifestino sintomi da COVID-19:

coloro che hanno la residenza anagrafica in Italia da data anteriore al 13 febbraio 2021;
– i funzionari e gli agenti, comunque denominati, dell’Unione europea o di organizzazioni internazionali, gli agenti diplomatici, il personale amministrativo e tecnico delle missioni diplomatiche, i funzionari e gli impiegati consolari, il personale militare e delle forze di polizia, nell’esercizio delle loro funzioni;
– coloro che intendano raggiungere il domicilio, l’abitazione o la residenza figli minori, del coniuge o della parte di unione di civile;
– coloro che sono stati espressamente autorizzati dal Ministero della salute, per inderogabili motivi di necessità, all’ingresso in Italia.

In questi casi, l’ingresso nel territorio nazionale ed il traffico aereo dal Brasile sono consentiti secondo la seguente disciplina:
a) dichiarazione sui Paesi nei quali si è soggiornato o transitato nei 14 giorni antecedenti l’ingresso in Italia e sui motivi dello spostamento;
b) obbligo di presentazione al vettore all’atto dell’imbarco e a chiunque sia deputato ad effettuare i controlli, della certificazione di essersi sottoposti, nelle 48 ore antecedenti all’ingresso nel territorio nazionale, ad un test molecolare o antigenico, effettuato per mezzo di tampone risultato negativo;
c) obbligo di sottoporsi ad un test molecolare o antigenico, da effettuarsi per mezzo di tampone, al momento dell’arrivo in aeroporto, porto o luogo di confine, ove possibile, ovvero entro 48 ore dall’ingresso nel territorio nazionale presso l’azienda sanitaria locale di riferimento. In caso di ingresso nel territorio nazionale mediante volo proveniente dal Brasile, il tampone deve essere effettuato al momento dell’arrivo in aeroporto;
d) obbligo di sottoporsi, a prescindere dall’esito del test di cui alla lettera c), alla sorveglianza sanitaria e all’isolamento fiduciario per un periodo di 10 giorni presso l’abitazione o la dimora, previa comunicazione del proprio ingresso nel territorio nazionale al Dipartimento di prevenzione dell’azienda sanitaria competente per territorio;
e) obbligo di effettuare un ulteriore test molecolare o antigenico al termine dei 10 giorni di quarantena.

II. L’equipaggio e il personale viaggiante dei mezzi di trasporto di persone e merci non è tenuto all’obbligo di isolamento fiduciario (a meno che non compaiano sintomi di COVID-19), ma deve comunque sottoporsi ad un test molecolare o antigenico, da effettuarsi per mezzo di tampone, al momento dell’arrivo in aeroporto, porto o luogo di confine, ove possibile, ovvero entro 48 ore dall’ingresso nel territorio nazionale presso l’azienda sanitaria locale di riferimento.

III. Per gli ingressi in Italia per ragioni comprovate e non differibili, previa autorizzazione del Ministero della salute o inclusione in protocolli sanitari validati, e a condizione di:
a) dichiarare i Paesi nei quali si è soggiornato o transitato nei 14 giorni antecedenti l’ingresso in Italia;
b) presentare al vettore all’atto dell’imbarco; a chiunque sia deputato ad effettuare i controlli la certificazione di essersi sottoposti, nelle 48 ore antecedenti all’ingresso in Italia, a un test molecolare o antigenico, effettuato per mezzo di tampone e risultato negativo;
c) sottoporsi a un test molecolare o antigenico, da effettuarsi per mezzo di tampone, al momento dell’arrivo in aeroporto, porto o luogo di confine, ove possibile, ovvero entro 48 ore dall’ingresso nel territorio nazionale presso l’azienda sanitaria locale di riferimento;

l’obbligo di isolamento fiduciario e di sorveglianza sanitaria non si applica a:
– chiunque fa ingresso in Italia per un periodo non superiore alle centoventi ore per comprovate esigenze di lavoro, salute o assoluta urgenza, con l’obbligo, allo scadere di detto termine, di lasciare immediatamente il territorio nazionale o, in mancanza, di iniziare il periodo di sorveglianza e di isolamento fiduciario;
– personale di imprese ed enti aventi sede legale o secondaria in Italia per spostamenti all’estero per comprovate esigenze lavorative di durata non superiore a centoventi ore;
– funzionari e agenti, comunque denominati, dell’Unione europea o di organizzazioni internazionali, agenti diplomatici, personale amministrativo e tecnico delle missioni diplomatiche, funzionari e impiegati consolari, personale militare, compreso quello in rientro dalle missioni internazionali, e delle Forze di Polizia, personale del Sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica e dei Vigili del fuoco nell’esercizio delle loro funzioni.

IV. Per la partecipazione a competizioni sportive di interesse nazionale è consentito l’ingresso in Italia ad atleti, tecnici, giudici e commissari di gara, rappresentanti della stampa estera e accompagnatori alle seguenti condizioni: a) dichiarazione sui Paesi nei quali si è soggiornato o transitato nei 14 giorni antecedenti l’ingresso in Italia; b) presentazione al vettore all’atto dell’imbarco e a chiunque sia deputato ad effettuare i controlli, della certificazione di essersi sottoposti, nelle 48 ore antecedenti all’ingresso nel territorio nazionale, a un test molecolare o antigenico, effettuato per mezzo di tampone e risultato negativo; c) svolgimento della competizione sportiva in conformità con lo specifico protocollo adottato dall’ente sportivo organizzatore dell’evento.

VOLI “COVID-TESTED” E PASSENGER LOCATOR FORM

Sono considerati voli “Covid-tested” esclusivamente i voli autorizzati dal Ministero della Salute mediante apposita Ordinanza.

Per conoscere i requisiti richiesti ai passeggeri “Covid-tested” e per effettuare la compilazione obbligatoria del Passenger Locator Form, tutte le informazioni sono qui.

LIMITAZIONI SUL TERRITORIO NAZIONALE

Il dpcm 2 marzo 2021, il decreto-legge 13 marzo 2021, n. 30, il decreto-legge 1 aprile 2021, n.44, e le Ordinanze del Ministro della Salute hanno disposto l’applicazione di misure restrittive per il contenimento del contagio da COVID-19 fino al 30 aprile 2021.

I provvedimenti confermano diverse misure urgenti di contenimento del contagio sull’intero territorio nazionale già vigenti e ne introducono di nuove. Tutti gli aggiornamenti sono disponibili a questo link al sito della Farnesina.