Risparmio, ecco le nuove regole

ROMA – Una rivoluzione per la Banca d’Italia e il suo governatore, ma anche un rafforzamento dei poteri Antitrust sulla concorrenza bancaria, e altre norme rilevanti come il tetto al 30% del capitale per il diritto di voto delle Fondazioni nelle assemblee delle banche. Sono i punti più significativi della riforma del risparmio firmata dal Presidente della Repubblica alla fine dell’anno appena trascorso, dopo due anni di confronto in Parlamento. Nuove regole che consentiranno al Consiglio dei ministri di indicare il nome del nuovo governatore.


Ecco le principali novità della nuova legge che contiene anche, fra le parti più discusse, una nuova lettura delle norme sul falso in bilancio, riallargando le maglie delle sanzioni. BANKITALIA – Il mandato del governatore è a termine, di 6 anni rinnovabili una sola volta. La nomina e la revoca sono decise con un decreto del capo dello Stato, su proposta del governo, sentito il parere del Consiglio superiore della Banca d’Italia. A termine anche il direttorio, nominato dal Consiglio superiore ma con una norma transitoria che eviti il rischio di “vacatio”. Sono introdotti principi di trasparenza e collegialità che prevedono motivazione e forma scritta degli atti, deliberazioni del direttorio a maggioranza (in caso di parità prevale il voto del governatore), la comunicazione semestrale al Parlamento. Moratoria di tre anni per il passaggio in mano pubblica della proprieta’ delle banche.


CONCORRENZA BANCARIA – La vigilanza sulla concorrenza bancaria per gli abusi di posizione dominante e per le intese restrittive della concorrenza passa dalla Banca d’Italia all’Antitrust. Resta l’esame congiunto di Bankitalia e Antitrust sul divieto di operazioni di concentrazione restrittive della libertà di concorrenza.


TETTO FONDAZIONI – E’ fissato al 30% del possesso azionario il limite del diritti di voto delle Fondazioni bancarie nelle assemblee delle banche. Dal primo gennaio 2006 le Fondazioni non potranno esercitare il diritto di voto nelle assemblee ordinarie e straordinarie delle banche per le azioni eccedenti il 30% del capitale votante nelle stesse assemblee.


AUTHORITY – Rimangono 5 le autorità di vigilanza, dopo il ripristino della funzione di controllo della Covip sui fondi pensione. Resta inalterato anche il ruolo dell’Isvap che conserverà le proprie prerogative sulle assicurazioni. Le authority restano, dunque: Bankitalia, Antitrust, Consob, Isvap e Covip.


INTRECCIO BANCHE-IMPRESE – Sarà la Banca d’Italia, e non la legge con una normativa generale, a decidere, a seconda dei casi e della partecipazione detenuta, il livello di indebitamento che gli azionisti di una banca o i sottoscrittori di patti di sindacato possono detenere nei confronti della banca stessa.


OFF SHORE – Stretta sulle società che operano nei “paradisi fiscali”: la Consob fisserà i criteri “in base ai quali è consentito alle società italiane quotate in Borsa e a quelle emittenti strumenti finanziari diffusi tra il pubblico in maniera rilevante di controllare imprese con sede in uno di questi Stati”.


SOCIETA’ DI REVISIONE – L’incarico delle società di revisione contabile durerà sei anni con la possibilità di rinnovarlo una sola volta (se trascorsi tre anni dalla data della cessazione dalla precedente), ma con la condizione che cambi il responsabile della revisione contabile.


MINORANZE AZIONARIE – I soci di minoranza sono rappresentati nei Cda e collegi sindacali ma non possono integrare con nuovi argomenti l’ordine del giorno delle assemblee. E’ introdotto l’obbligo del voto segreto per le elezioni degli organi societari.


TUTELA RISPARMIO – Viene istituita a Palazzo Chigi una commissione per la tutela del risparmio sotto le dirette dipendenze del premier. E’ stata stralciata la norma che destinava al rimborso dei risparmiatori vittime di crac finanziari, i depositi giacenti presso le banche e non rivendicati per un certo lasso di tempo. La stessa norma è prevista dall finanziaria 2006.


FALSO IN BILANCIO – Completamente stravolta la normativa sulle false comunicazioni sociali che il Senato aveva reso più severa. Si torna così all’arresto fino a due anni contro la reclusione da uno a cinque anni introdotta nel passaggio al Senato. Sono comunque abbassati i paletti oltre i quali scatta l’inasprimento delle sanzioni previste a carico di chi provoca nocumento grave. Il fenomeno è definito tale “quando abbia riguardato un numero di risparmiatori superiori allo 0,1 per mille della popolazione” ovvero si sia distrutto valore per un’entità superiore allo 0,1 per mille del Pil”.