Voteranno anche gli “irreperibili”


ROMA (AISE) – Anche chi non è iscritto negli elenchi consolari potrà votare alle prossime elezioni politiche. La legge italiana stabilisce che ha diritto di voto il cittadino che risulti iscritto nelle liste elettorali del suo comune. Per i cittadini all’estero l’iscrizione che dà tale diritto è quella all’Aire.


Ora, mentre i cittadini in possesso dei requisiti per l’esercizio del diritto elettorale attivo che sono compresi nell’anagrafe della popolazione residente nel comune o nell’anagrafe degli italiani residenti all’estero sono iscritti d’ufficio, cioè automaticamente, nelle liste elettorali, gli altri possono comunque farne richiesta.


Infatti, spiegano dalla Camera, gli elettori residenti all’estero possono chiedere, in qualsiasi momento, di essere iscritti nelle liste elettorali del comune di nascita, inoltrando la loro domanda al sindaco tramite l’ufficio consolare della circoscrizione in cui risiedono. L’accoglimento di tali domande ha come effetto la conseguente iscrizione nell’AIRE del comune di nascita (D.P.R. 223/1967, art. 11).


Anche i cittadini cancellati dalle liste elettorali per irreperibilità possono votare: sia all’estero, presentandosi presso i consolati, sia in Italia, facendone richiesta all’ufficio elettorale del comune di origine (L. 104/2002, art.1, comma 2) entro tempi ben stabiliti.


Per votare per la circoscrizione estero il cittadino cancellato dovrà presentarsi in Consolato entro l’11° giorno antecedente la data delle votazioni chiedendo di essere reiscritto nell’AIRE e di esercitare il voto per corrispondenza (D.P.R. 104/2003, art. 16, comma 1).


Sarà l’ufficio consolare a richiedere, entro 24 ore, al comune che ha effettuato la cancellazione, la dichiarazione che attesta la mancanza di impedimenti al godimento del diritto di elettorato attivo da parte dell’interessato. A questo punto, il comune avrà 24 ore per inviare la dichiarazione al Consolato.


In questo modo, gli elettori saranno ammessi al voto: saranno iscritti in un apposito elenco e riceveranno dall’ufficio consolare il plico contenente il certificato, la scheda elettorale, la busta affrancata recante l’indirizzo dell’ufficio consolare e l’ulteriore materiale per l’esercizio del voto per corrispondenza (D.P.R. 104/2003, art. 16).


Se invece si desidera votare in Italia, quindi non per i candidati della circoscrizione estero, si deve presentare la relativa richiesta entro il 10° giorno successivo all’indizione delle votazioni (D.P.R. 104/2003, art. 16, comma 4).