Ue, sussidi ai disoccupati ma no alla Cig

ROMA – Indennità di disoccupazione più sostanziose e, in alcuni casi, anche protezione per chi non ha mai lavorato ma che cerca impiego, ma nessun istituto simile alla cassa integrazione italiana, istituto che, secondo le intenzioni del Governo, dovrebbe essere a breve riformato limitandone la durata e l’utilizzo ai casi nei quali l’azienda può riprendere rapidamente il lavoro. I sistemi di protezione sociale nei principali Paesi europei di fronte alla disoccupazione sono variegati, ma con tutele uniformi nei singoli Paesi verso chi perde il lavoro.


Ecco in sintesi – secondo il sistema informativo della Commissione Ue Missoc, aggiornato a luglio 2011 – le tutele previste per chi è senza lavoro.


– ITALIA: L’indennità di disoccupazione non agricola può essere chiesta da chi ha almeno un anno di contributi versati negli ultimi 2 anni. Viene erogata per un massimo di 8 mesi a chi ha meno di 50 anni e per 12 mesi a chi ne ha più di 50. Il sussidio è pari al 60% dello stipendio (la media degli ultimi 3 mesi) per i primi 6 mesi per scendere poi al 50% e al 40%. C’è comunque un tetto mensile di 892 euro per i salari al di sotto dei 1.931 euro e di 1.073 euro per gli stipendi superiori a questa cifra. In casi di licenziamenti collettivi è prevista l’indennità di mobilità per un massimo di 24 mesi (36 per chi ha più di 50 anni). In caso di difficoltà dell’azienda (ordinarie o straordinarie) è possibile il ricorso alla cassa integrazione ma il lavoratore resta dipendente dell’azienda pur potendo non metterci più piede fino a 36 mesi (questo periodo può essere ancora più lungo se si chiede anche la cassa in deroga).


– GERMANIA: Chi chiede l’indennità di disoccupazione deve essere stato assicurato per almeno 12 mesi negli ultimi 2 anni. Ha diritto al 67% dell’ultimo stipendio netto nel caso in cui si hanno figli e al 60% nel caso non si abbiano figli. Ci sono tutele anche per chi è alla ricerca del primo lavoro (ed è quindi senza versamenti) con un sussidio di 359 euro al mese. Naturalmente si richiedono sforzi per trovare un lavoro e che ci si renda disponibili nel caso venga proposto un impiego.


– FRANCIA: Per avere diritto al sussidio bisogna aver versato contributi per almeno 4 mesi negli ultimi 28 mesi. Si ha invece diritto a un’indennità più sostanziosa (regime di solidarietà) nel caso si siano versati almeno 5 anni di contributi negli ultimi 10 anni. Il sussidio può essere erogato, a seconda della durata dei contributi versati, per un periodo variabile tra i 4 mesi e i 2 anni (3 per chi ha più di 50 anni). Si prende una percentuale del 40,4% del salario giornaliero +11,34 euro, o il 57,4% del salario giornaliero. Il minimo è 27,66 euro al giorno.


– REGNO UNITO: Le indennità di disoccupazione possono essere legate o al fatto di aver contribuito o semplicemente al basso reddito. Chi ha perso il lavoro (avendo quindi contribuito) ha diritto a 67,50 sterline (75 euro) a settimana se ha più di 25 anni e 53,45 sterline se ha tra i 18 e i 24 anni per un massimo di 182 giorni in ogni periodo di ricerca. Per chi cerca lavoro senza avere alcun reddito si ha diritto a 80,75 sterline a settimana se si è sotto i 18 anni, e 105,95 sterline se si hanno più di 18 anni. Non c’è limite di durata per il sussidio ma si deve dimostrare di star cercando attivamente lavoro e si deve essere disponibili qualora ne venga proposto un altro.

OCCUPAZIONE


Cig, ecco come funziona

ROMA – Oltre tre anni in un quinquennio con la busta paga senza però mettere piede in azienda: la cassa integrazione, nata in Italia per far fronte alle emergenze di mercato e a quelle delle ristrutturazioni delle imprese industriali e dell’edilizia si è man mano estesa agli altri settori fino a comprendere con la cassa in deroga anche commercio, servizi e le imprese artigianali. Ma se la cassa straordinaria e ordinaria sono pagate da aziende e lavoratori con un contributo sulle retribuzioni quella in deroga introdotta dal Governo Berlusconi per fronteggiare la crisi economica e contenere i licenziamenti è finanziata dalla fiscalità generale.
– L’IPOTESI SUL TAVOLO: La cassa integrazione, secondo quanto emerso dall’incontro tra Governo e parti sociali sarebbe al centro della riforma degli ammortizzatori sociali con l’intenzione dell’Esecutivo di limitarne la durata e l’utilizzo ai soli casi di rientro al lavoro. Ipotesi questa che trova l’opposizione delle parti sociali. Secondo le intenzioni del governo, dovrebbe restare solo la cassa ordinaria (quella legata ad aventi temporanei e con una durata massima di 52 settimane) mentre si eliminerebbe la possibilità di utilizzarla a fronte di chiusura dell’azienda (come ad esempio la cassa straordinaria prevista per lo stabilimento Fiat di Termini Imerese). A fronte del mancato rientro in azienda si studia invece un’indennità risarcitoria e il rafforzamento del sussidio di disoccupazione.


– CASSA ORDINARIA: Ora la Cig ordinaria è prevista per le aziende industriali e dell’edilizia nei casi di sospensione dell’attività produttiva dovuta a eventi temporanei non imputabili al datore di lavoro, situazioni temporanee di mercato e intemperie stagionali. L’indennità è pari all’80% della retribuzione con un tetto massimo fissato anno per anno. Gli interventi sono prorogabili fino a 52 settimane. La cassa integrazione ordinaria è pagata da ogni impresa con un contributo ordinario sul monte retribuzioni lordo e con un contributo addizionale sulle integrazioni salariali anticipate.


– CASSA STRAORDINARIA: E’ ora prevista per le imprese industriali, edili, imprese editrici con più di 15 dipendenti, imprese commerciali con più di 200 dipendenti, imprese appaltatrici di mensa e di pulizia il cui committente sia interessato alla cigs, vettori aerei. Spetta nei casi di ristrutturazione, riconversione e riorganizzazione aziendale, crisi aziendale e procedure concorsuali.


– CASSA IN DEROGA: E’ il terzo tipo di Cig ora esistente. Spetta anche agli apprendisti e ai lavoratori e in somministrazione (interinali). Spetta dopo aver esaurito gli interventi ordinari e alle aziende non ammesse alla cig ordinaria e alla cigs. La durata è stabilita negli accordi territoriali o nei provvedimenti di concessione. Comunque i periodi di cig in deroga non devono essere computati ai fini del raggiungimento del limite di 36 mesi nel quinquennio previsti per la cigs.