Cervelli in fuga, strategie per il rimpatrio

ROMA – Le lavoratrici abbatteranno il reddito imponibile dell’80%, i lavoratori dell’70%. Obiettivo: far rientrare in Italia i ‘cervelli’, cioè i lavoratori che si sono specializzati all’estero facendo leva sulle agevolazioni fiscali. Le norme, previste da una legge del 2010 poi modificata dal decreto ‘milleproroghe’, sono ora operative con l’arrivo dall’Agenzia delle Entrate di una circolare che fissa le modalità di applicazione.
I ‘giovani’ (chi è nato dal 1969 in poi) ‘talentuosi’ potranno così contare su uno sconto fiscale che varrà  anche per i co.co.co. Si prevede che i redditi di lavoro dipendente, i redditi d’impresa e i redditi di lavoro autonomo percepiti dai beneficiari ”concorrono alla formazione della base imponibile ai fini dell’imposta sul reddito delle persone fisiche in misura ridotta, secondo le seguenti percentuali: 20 per cento, per le lavoratrici; 30 per cento, per i lavoratori”. Il tutto in attesa di un Ddl che riveda la materia annunciato dal Governo nel Def. Ecco intanto i chiarimenti forniti dall’Agenzia delle Entrate.
– CO.CO.CO E BORSISTI: Hanno diritto agli incentivi i cittadini dell’Ue, nati dopo il 1ø gennaio 1969, che sono assunti o avviano un’attività d’impresa o di lavoro autonomo in Italia trasferendovi il proprio domicilio, nonchè la propria residenza entro 3 mesi dall’assunzione o dall’avvio dell’attività. A questo proposito si spiega che il termine assunzione ‘assorbe’ non solo le attività di lavoro dipendente, ma anche quelle che producono redditi assimilati agli occhi del Fisco. Ciò significa, ad esempio, che l’agevolazione ricade anche sui redditi di collaborazione coordinata e continuativa o a progetto, così come sulle somme ricevute a titolo di borse di studio. Non solo. L’attività in Italia è agevolata anche se ‘slegata’ da quella estera.
– IDENTIKIT DEGLI AGEVOLATI: Possono beneficiare degli incentivi anche i cittadini dell’Ue, nati dopo il 1ø gennaio 1969, che hanno maturato i requisiti a partire dal 20 gennaio 2009 e che, poi, sono stati assunti o hanno avviato un’attività di lavoro autonomo o d’impresa in Italia, fermo restando che le agevolazioni decorrono dal 28 gennaio 2011, ossia dalla data da cui è in vigore la relativa norma. La circolare, infatti, precisa che il 20 gennaio 2009, ossia il giorno in cui è stato presentato il disegno di legge relativo agli incentivi, è la data a partire dalla quale conta l’assunzione o l’avvio dell’attività in Italia. In altre parole, accede al beneficio non solo chi possiede i requisiti a questa data, ma anche chi li matura successivamente, e comunque prima di essere assunto.
– RESIDENZA E DOMICILIO: Possono accedere al beneficio i lavoratori che hanno trasferito residenza e domicilio in Italia anche prima dell’assunzione o dell’avvio dell’attività, purchè il trasferimento sia funzionale ad essa, ossia, come spiega la circolare, avvenga nei tre mesi che ne precedono l’inizio.
– DATORI DI LAVORO: Entro il 31 maggio i sostituti d’imposta dovranno rilasciare un nuovo Cud per l’anno 2011 ai lavoratori interessati che, in possesso dei requisiti, richiedono l’applicazione del beneficio per lo stesso anno. E’ possibile anche richiedere il rimborso a un Ufficio territoriale dell’Agenzia, allegando la documentazione che prova la sussistenza dei presupposti per ottenere l’agevolazione.

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