Voto all’estero, in Senato le modifiche alla Legge Tremaglia

ROMA – La Commissione Affari Costituzionali del Senato, ha adottato come testo base per la legge di riforma della legge elettorale quello del relatore Lucio Malan (Pdl). Per l’esercizio del voto degli italiani residenti all’estero, si prevede l’inversione dell’opzione: l’avente diritto, se non decide preventivamente di votare per corrispondenza per i candidati della circoscrizione Estero, può votare tornando in Italia. La proposta è condivisa anche dall’altro relatore, il senatore del Pd Enzo Bianco.
Da parte del senatore Malan è stata avanzata l’ipotesi di prevedere una disciplina transitoria per l’esercizio del diritto di voto da parte degli italiani residenti all’estero, nel presupposto che l’inversione dell’opzione possa essere applicata solo a partire dalle elezioni successive a quelle della prossima primavera.
Sull’argomento è intervenuto anche il senatore Raffaele Fantetti (Pdl), che ha espresso alcune riserve sull’inversione dell’opzione, che considera un regresso rispetto alle procedure adottate anche di recente in altri Paesi.
In attesa di conoscere le decisioni della Commissione Affari Costituzionali e il testo del disegno di legge che sarà approvato dall’Aula del Senato, pubblichiamo qui di seguito l’articolo 3 del testo base: “Modifiche alle norme per l’esercizio del diritto di voto dei cittadini italiani residenti all’estero”.
1. Alla legge 27 dicembre 2001, n.459, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) l’articolo 1 è sostituito dal seguente:
«Art. 1. – 1. I cittadini italiani residenti all’estero, iscritti nelle liste elettorali di cui all’articolo 5, comma 1, votano nella circoscrizione Estero, di cui all’articolo 48 della Costituzione, per l’elezione delle Camere e per i referendum previsti dagli articoli 75 e 138 della Costituzione, nei limiti e nelle forme previsti dalla presente legge, previa opzione da esercitare per ogni votazione e valida limitatamente ad essa.
2. Gli elettori di cui al comma 1 votano per corrispondenza.
3. Gli elettori di cui al comma 1 votano in Italia, e in tale caso votano nella circoscrizione del territorio nazionale relativa alla sezione elettorale cui sono iscritti, salvo che abbiano esercitato l’opzione di cui al medesimo comma»;
b) all’articolo 12, il comma 6 è sostituito dal seguente:
«6. Una volta espresso il proprio voto sulla scheda elettorale, l’elettore introduce nell’apposita busta la scheda o le schede elettorali, sigilla la busta, la introduce nella busta affrancata unitamente al tagliando staccato dal certificato elettorale comprovante l’esercizio del diritto di voto, debitamente firmato, e alla fotocopia, in cui siano visibili il numero identificativo e il nome, del proprio passaporto o della carta d’identità o di un documento d’identità valido rilasciato dal Paese di residenza e riconosciuto dal Ministero dell’interno, e la spedisce all’ufficio elettorale consolare competente non oltre il decimo giorno precedente la data stabilita per le votazioni in Italia. Le schede e le buste che le contengono non devono recare alcun segno di riconoscimento».

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