La carica dei 100. Ecco l’accordo che rivoluziona il Senato

ROMA. – Stop al bicameralismo perfetto; ridefinizione della divisione delle competenze tra Regioni e Stato; introduzione di un Senato composto da 100 senatori che non dà la fiducia al governo, la quale invece sarà prerogativa della sola Camera. E’ l’impianto della riforma costituzionale che emerge dall’accordo tra maggioranza, Lega e Fi. Dopo le ultime “limature” i relatori Anna Finocchiaro e Roberto Calderoli hanno depositato gli emendamenti che recepiscono l’intesa. CAMERA: e’ la sola titolare del rapporto di fiducia con il Governo ed esercita la funzione di indirizzo politico, la funzione legislativa e di controllo del Governo. SENATO: In prima battuta esercita la funzione di raccordo tra lo Stato e le Regioni, le Città metropolitane e i Comuni. Non dà la fiducia al governo. 100 SENATORI: L’Assemblea di Palazzo Madama sarà composta da 100 senatori, anzi di 95 più 5: i primi eletti dai consigli regionali in rappresentanza di Regioni e Comuni, i secondi nominati dal presidente della Repubblica (tra questi rientrano gli attuali senatori a vita). Tra i 95 “territoriali” 74 sono scelti tra i consiglieri regionali, gli altri 21 tra i sindaci. Ogni Regione eleggerà un numero di senatori in proporzione al proprio peso demografico. L’intesa non scioglie il nodo del metodo di elezione, rinviando a una successiva legge ordinaria. QUANTO RESTANO IN CARICA I SENATORI. I senatori decadono nel momento in cui decade l’organo in cui sono stati eletti (Comune o Regione). Ciò vuol dire che il Senato sarà rinnovato mano mano che si rinnoveranno le assemblee territoriali. POTERI SENATO: le leggi sono approvate dalla Camera. Entro 10 giorni il Senato, su richiesta di un terzo dei suoi membri, può chiedere di esaminarle, proponendo modifiche entro 30 giorni. L’ultima parola e’ pero’ della Camera che decide entro altri 20 giorni. Per le leggi che hanno impatto su Regioni e Comuni la Camera deve pronunciarsi a maggioranza assoluta in caso di richiesta di modifiche da parte del Senato. L’Assemblea di Palazzo Madama ha anche poteri di controllo sull’attuazione delle leggi, delle politiche pubbliche e della PA. Ha poteri anche sia per la fase di ricezione delle norme Ue che nella fase ascendente prevista dal Trattato di Lisbona. RIFORME COSTITUZIONALI: sulle riforme costituzionali il Senato mantiene le attuali competenze legislative. ELEZIONE PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA: verrà eletto dai 630 deputati, 100 senatori e da tre delegati di ciascuna Regione (scelti con principio di parità di genere). La Camera eleggerà tre giudici della Corte Costituzionale e il Senato due. NUOVE COMPETENZE REGIONI E STATO: L’accordo riscrive il titolo V della Costituzione, che definisce i poteri dello Stato e delle Regioni. Eliminata tutta la parte della legislazione concorrente tra Regioni e Stato, eliminando così i motivi di conflitto. Tornano di competenza esclusiva dello Stato materie come produzione, trasporto e distribuzione nazionali energia, le grandi reti di trasporto di interesse nazionale. PROVINCE ADDIO: dalla Costituzione scompaiono una volta per tutte le Province. STIPENDI CONSIGLIERI REGIONALI E SINDACI: I consiglieri eletti nelle regioni non potranno guadagnare più dei sindaci. LEGGE ELETTORALE: Prima di far entrare in vigore una riforma elettorale la minoranza parlamentare (i due quinti della Camera o del Senato) potrà chiedere un giudizio di legittimità preventiva della Corte Costituzionale. DECRETI BLINDATI Previsto il divieto di approvare emendamenti estranei all’argomento dei decreti durante il loro esame parlamentare. CORSIA PREFERENZIALE DDL: Il governo può chiedere alla Camera di approvare entro sessanta giorni un suo disegno di legge. IMMUNITA’ PER SENATORI: Confermata anche per i senatori l’immunità parlamentare che copre i parlamentari da arresto, intercettazioni, perquisizioni. (Giovanni Innamorati e Serenella Mattera/ANSA)

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