Ambasciata d’Italia a Madrid: “Evitare viaggi se non per ragioni necessarie”

L'aeroporto "madrileño" di Barajas
L'aeroporto "madrileño" di Barajas

MADRID – Che la Covid-19, sia in Italia sia in Spagna, abbia raggiunto livelli di contagi preoccupanti non è nessun segreto. È per questo che l’Ambasciata d’Italia a Madrid, con un tweet, “raccomanda ai connazionali di evitare viaggi se non per ragione necessarie”. Inoltre, ricorda che in Spagna è in vigore l’obbligo del tampone per chi arriva dall’Italia e dai restanti Paesi dell’Unione Europea.

Di seguito pubblichiamo, per considerarle utili ai nostri lettori, le ultime indicazioni rese note dalle autorità spagnole e italiane, diffuse attraverso il portale della nostra Ambasciata in Spagna.

“In riferimento all’emergenza COVID-19 (Coronavirus), si prega di attenersi alle indicazioni pubblicate – e costantemente aggiornate – dalle Autorità italiane e spagnole in materia.

Considerato l’aggravarsi della situazione epidemiologica in Europa, la Farnesina raccomanda a tutti i connazionali di evitare viaggi all’estero se non per ragioni strettamente necessarie.

Sulla piattaforma Re-open EU della Commissione europea, creata per favorire la ripresa sicura degli spostamenti in Europa, sono disponibili informazioni aggiornate sui singoli Paesi, per consentire ai cittadini europei che avessero necessità di viaggiare in questo periodo di pianificare i propri spostamenti.

A tutti coloro che hanno necessità di recarsi in Italia si suggerisce di scaricare l’applicazione “Immuni”, per facilitare il tracciamento attivo di casi positivi e prevenire il contagio da COVID-19. Allo stesso modo, a coloro che hanno necessità di recarsi in Spagna si suggerisce di scaricare l’applicazione “Radar Covid”.

Chi si trova in Catalogna, Baleari, Valencia, Aragona, Murcia e nel Principato di Andorra è invitato a consultare anche le pagine del Consolato Generale di Barcellona.

Per i servizi consolari ordinari (passaporti, carte di identità etc.), si prega di far riferimento all’apposita sezione del sito internet della Cancelleria consolare dell’Ambasciata, tenendo presente che per motivi precauzionali legati alla particolare situazione sanitaria a Madrid, gli Uffici potrebbero essere soggetti a chiusure improvvise con conseguenti disagi. Si raccomanda pertanto di provvedere alla richiesta dei servizi consolari con congruo anticipo (link alla news).

 

SITUAZIONE MOBILITÀ

  • È consentito l’ingresso in Spagnada tutti i Paesi europei ed appartenenti allo spazio Schengen, senza obbligo di quarantena. Dal 23 novembre 2020 vige l’obbligo presentare un test PCR negativo (non sono ammessi i test rapidi) effettuato nelle 72 ore antecedenti l’ingresso nel Paese:la prescrizione riguarda i passeggeri provenienti da tutti i Paesi UE (esclusa la Finlandia) e una ventina di Stati extra UE. Prima dell’ingresso in Spagna per via aerea o marittima è inoltre necessario compilare un “formulario di salute pubblica”: per i dettagli, si veda il paragrafo “Principali provvedimenti spagnoli”. Sono consentiti gli spostamenti tra Province e Regioni (Comunità Autonome) all’interno del Paese, salvo che da/verso le aeree in cui sono in vigore lockdown localizzati. Specifiche misure restrittive sono in vigore nelle località con un’alta incidenza da COVID-19: per i dettagli, si veda il paragrafo “Situazione in Spagna”.
  • Per quanto riguarda l’Italia, sono consentiti gli spostamenti per qualsiasi ragione, da e per i Paesi Schengen, Regno Unito, Principato di Andorra, Principato di Monaco, Repubblica di San Marino e Città del Vaticano, oltre che tra diverse Province e Regioni italiane, senza obbligo di quarantena (tranne che da Romania), salvo che da/verso le aeree in cui sono in vigore lockdown localizzati. Tuttavia, almeno fino al 3 dicembre vige l’obbligo, per chi entra in territorio nazionale dopo aver soggiornato o transitato in Belgio, Francia, Paesi Bassi, Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, Repubblica Ceca e Spagnanei 14 giorni antecedenti, di sottoporsi ad un test molecolare o antigeniconelle 72 ore antecedenti all’ingresso (esibendo il risultato negativo) oppure entro 48 ore dall’ingresso nel territorio nazionale (nel posto di frontiera di arrivo oppure presso l’azienda sanitaria locale di riferimento). Restano in vigore alcune eccezioni all’obbligo di tampone. Per i dettagli, si veda il paragrafo “Situazione in Italia”.
  • Ad oggi può considerarsi conclusa l’operazione, coordinata dalla Farnesina, per permettere il rientro dalla Spagna di migliaia di connazionali, stante il blocco dei voli diretti dall’Italia deciso dalle Autorità spagnole il 10 marzo e rimosso il 19 maggio (vedi sotto). Da metà marzo e fino a fine giugno sono stati 70 i voli speciali (di cui la metà dalle Isole Canarie e l’altra metà dagli aeroporti di Madrid, Barcellona, Valencia, Siviglia e Malaga) attivati d’intesa con l’Unità di Crisi e la rete consolare italiana in Spagna. Ne hanno beneficiato quasi 11mila connazionali, di cui molti in condizioni di vulnerabilità, a cui aggiungere gli oltre 6mila che hanno fatto rientro in Italia con i collegamenti marittimi da Barcellona.
  • Per quanto riguarda i collegamenti aerei, le principali compagnie hanno ripreso ad operare tra Italia e Spagna già dai mesi di giugno e luglio. Tuttavia, i voli sono ancora soggetti a frequenti modifiche o cancellazioni. Si raccomanda di consultare sempre la compagnia aerea di riferimento per confermare l’operatività e la puntualità del proprio volo.
  • Per quanto riguarda i collegamenti marittimi, si segnala che la compagnia Grimaldi Linessta operando regolarmente sulla tratta Barcellona-Porto Torres-Civitavecchia. La compagnia Grandi Navi Veloci ha, invece, sospeso per il momento l’operatività sulla tratta Barcellona-Genova. Per conferme, dettagli sulle modalità d’imbarco, prenotazioni e aggiornamenti si vedano i rispettivi siti internet.
  • In relazione alla specifica tratta Barcellona-Porto Torres si segnala che, in base all’ordinanza del Presidente della Regione Sardegna n. 27 del 2 giugno 2020, tutti i passeggeri in arrivo sull’isola attraverso linee aeree o marittime sono tenuti a registrarsi prima dell’imbarco utilizzando l’apposito modulo on-line. Anche le Regioni SiciliaPugliaCalabriarichiedono la registrazione all’ingresso.
  • Regolarmente attivi i collegamenti via terra: anche in questo caso si consiglia di contattare i fornitori di tali servizi, come Renfe,Renfe-SNCFAlsa. Per chi sceglie di viaggiare in auto o moto, si consiglia di visitare le pagine del Consolato italiano a Barcellona e dell’Ambasciata italiana a Parigi in relazione alle eventuali limitazioni lì disposte.
  • Le regole sugli spostamenti da e per l’estero in vigore in Italia dal 6 novembre al 3 dicembre sono contenute nel DPCM del 3 novembre 2020.
  • Ulteriori approfondimenti sono disponibili a questa pagina del Ministero degli Esteri.

 

PRINCIPALI PROVVEDIMENTI SPAGNOLI

  • Con provvedimento dell’11 novembre, il Ministero della Salute spagnolo ha disposto che, a partire dal 23 novembre 2020, i passeggeri provenienti dalle aree a rischio (Italia e principali Paesi UE inclusi, oltre ad una ventina di Paesi extra UE) presentino un’attestazione di essersi sottoposti ad un tampone PCR risultato negativo al COVID-19, nelle 72 ore antecedenti l’ingresso nel territorio nazionale. Non sono ammessi i test rapidi. Al momento, nonè previsto l’allestimento negli aeroporti spagnoli di postazioni per l’effettuazione dei tamponi come alternativa al test effettuato prima del viaggio. Non sono previste eccezioni all’obbligo di tampone, se non per l’equipaggio dei mezzi marittimi e per i passeggeri in transito. Ai passeggeri sprovvisti del certificato di negatività è prevista l’applicazione di una sanzione secondo il regime contemplato nel Titolo VI della Legge 33/2011 di Salute Pubblica; inoltre saranno tenuti a sottoporsi al tampone seguendo le indicazioni del servizio sanitario spagnolo.Oltre ai Paesi UE (esclusa la Finlandia), l’obbligo di tampone PCR si applica a tutti i passeggeri in arrivo da Albania, Andorra, Argentina, Armenia, Bahrein, Belize, Bosnia Erzegovina, Capo Verde, Colombia, Costa Rica, EAU, USA, Russia, Georgia, Giordania, Kuwait, Libano, Libia, Macedonia del Nord, Marocco, Moldova, Monaco, Montenegro, Palestina, Panama, Polinesia francese, Porto Rico, Regno Unito, San Marino, Serbia, Svizzera, Tunisia, Ucraina. Nell’elenco è inclusa anche Gibilterra. Per maggiori dettagli, si veda il provvedimentoquesta pagina del Ministero della Salute spagnolo.
  • Oltre all’obbligo di test PCR, il provvedimento dell’11 novembre ha confermato che chiunque arrivi in Spagna dall’estero, per via aerea o marittima, è sottoposto a un controllo sanitario prima della sua entrata nel Paese. In particolare: controllo della temperatura corporea, controllo documentale e controllo visivo sullo stato del passeggero. Per quanto concerne il controllo documentale, i passeggeri in arrivo dall’estero (anche da altri Paesi UE) dovranno compilare, prima del viaggio, un “formulario di salute pubblica”, attraverso il sito internet Spain Travel Healtho la app Spain Travel Health-SPTH, ottenendo un codice QR da presentare (su dispositivo mobile o stampato) al proprio arrivo in Spagna. Per i passeggeri che utilizzano la via marittima, attualmente il formulario può essere presentato solo in formato cartaceo, disponibile in calce al provvedimentoo a questa pagina del Ministero della Salute.
  • In data 25 ottobre 2020, il Governo spagnolo ha decretato un nuovo “stato d’allarme”nel Paese, prolungato dal Parlamento fino al 9 maggio 2021. Il provvedimento permette alle Comunità Autonome (Regioni) di adottare misure restrittive della mobilità in entrata e uscita dalle Regioni e da specifici Comuni o quartieri, seguendo i criteri stabiliti dal Consiglio Interregionale di Salute Pubblica nella seduta del 22 ottobre. Per il dettaglio delle misure attualmente in essere, si vedano i siti internet istituzionali delle singole Comunità Autonome.
  • Nel Real Decretoche ha dichiarato il nuovo “stato d’allarme” è stata disposta la limitazione della circolazione delle persone nelle ore notturne (dalle ore 23.00 alle ore 6.00) fino al 9 novembre in tutto il territorio nazionale, salvo che nelle Isole Canarie. Nell’ambito dei rispettivi territori, le Comunità Autonome possono stabilire leggere variazioni dell’ora di inizio (dalle 22.00 alle 24.00) e dell’ora di fine (dalle 5.00 alle 7.00) di suddetta limitazione ed estenderla oltre il 9 novembre. Qualora la misura sia confermata dalle rispettive Regioni, durante tale fascia notturna, le persone possono circolare per vie o spazi pubblici unicamente ai fini dello svolgimento delle seguenti attività: a) acquisto di medicinali, prodotti sanitari e altri beni di prima necessità; b) visite a centri, servizi e strutture sanitarie; c) visite a centri di assistenza veterinaria per motivi di emergenza; d) adempimento degli obblighi lavorativi, professionali e commerciali, istituzionali o legali; e) ritorno al luogo di residenza abituale dopo aver svolto alcune delle attività previste tra le eccezioni; f) assistenza e cura di anziani, minori, persone a carico, persone con disabilità o persone particolarmente vulnerabili; g) per cause di forza maggiore o situazioni di necessità; h) qualsiasi altra attività di natura analoga, debitamente accreditata; i) rifornimento di carburante presso le stazioni di servizio o i distributori di benzina, quando risulti necessario ai fini delle attività previste nei paragrafi precedenti.
  • La sospensione dei voli diretti dall’Italia(decisa dalle Autorità spagnole in data 10 marzo, successivamente modificata e poi prorogatacosì come il divieto di entrata in porti spagnoli di navi passeggeri provenienti dall’Italia (deciso dalle Autorità spagnole in data 12 marzo e successivamente prorogatosono stati abrogati in data 19 maggio. Il provvedimento è entrato in vigore lo stesso giorno della sua pubblicazione. La possibilità di ristabilire collegamenti commerciali aerei e marittimi diretti tra Italia e Spagna, su base regolare ed in entrambi i sensi, resta una decisione delle compagnie di trasporto.
  • I viaggi non imprescindibili da Paesi terzi sono limitati fino al 30 novembre, secondo le regole già stabilite a metà luglioe solo parzialmente modificate. In particolare, i cittadini in arrivo da Paesi terzi (cioè non dell’Unione europea o di Paesi associati Schengen) possono accedere in Spagna solo se: a) residenti abituali nell’Unione Europea, Stati associati Schengen, Andorra, Monaco, Vaticano o San Marino, che si dirigano verso il proprio Paese di residenza, accreditandolo documentalmente; b) titolari di un visto per soggiorni di larga durata rilasciato da uno Stato membro UE o Stato associato Schengen che si dirigano verso a tale Paese; c) personale sanitario, inclusi ricercatori sanitari, e professionisti dell’assistenza agli anziani che si dirigano o tornino per esercitare la propria attività lavorativa; d) personale di trasporto, marittimo e personale aeronautico necessario per svolgere le attività di trasporto aereo; e) personale diplomatico, consolare, di organizzazioni internazionali, militari, di protezione civile e membri di organizzazioni umanitarie, nell’esercizio delle proprie funzioni; f) studenti che realizzino i propri studi negli Stati membri Ue o Stati associati Schengen e che dispongano dell’apposito permesso o visto e assicurazione medica, sempre che si dirigano verso il Paese nel quale seguono il proprio corso di studi, e che l’entrata si produca durante il corso accademico o nei 15 giorni anteriori a questo; g) lavoratori altamente qualificati, i cui compiti non possano essere posposti o realizzati a distanza, inclusi i partecipanti ad eventi sportivi di alto livello che abbiano luogo in Spagna: tali circostanze dovranno essere giustificate documentalmente; h) persone che viaggiano per motivi familiari inderogabili opportunamente accreditati; i) persone che accreditino documentalmente ragioni di forza maggiore o situazioni di necessità; j) residenti in Australia, Giappone, Nuova Zelanda, Ruanda, Singapore, Corea del Sud, Thailandia, Uruguay, Cina, Regioni amministrative speciali cinesi di Hong Kong e Macao (a condizione di reciprocità) purché provengano direttamente da questi Paesi, siano transitati esclusivamente in altri Paesi inclusi in suddetta lista o abbiano realizzato unicamente transiti internazionali in aeroporti situati in Paesi terzi differenti.

Restano chiuse in via temporanea ma senza eccezioni le frontiere di Ceuta e Melilla.

  • Le regole di riferimento a livello nazionale (a partire dall’uso obbligatorio delle mascherinesu mezzi di trasporto, autobus, treni, aerei e navi, oltre che in tutti gli spazi pubblici) sono quelle contenute nel Real Decreto Ley 21/2020 del 9 giugnoPer le singole Regioni (Comunità Autonome), si vedano i provvedimenti specifici, anche più restrittivi, adottati in ognuna di esse.


SITUAZIONE IN SPAGNA

  • Per quanto concerne la situazione in Spagna, il rischio si considera alto. Le Comunità Autonome (Regioni) in cui si continua a registrare il maggior numero di nuovi casi sono Catalogna, Andalusia, Madrid, Castilla y León, Castilla La Mancha, Paesi Baschi e Comunidad Valenciana, in costante aggiornamento a questa pagina.
  • Per far fronte a tale situazione, il Governo ha decretato in data 25 ottobre 2020un nuovo “stato d’allarme”, dopo quello in vigore dal 14 marzo e successivamente prorogato fino al 20 giugno 2020. Le competenze in materia sanitaria sono delle Comunità Autonome (Regioni), sebbene resti il coordinamento del Governo centrale.
  • Nella Comunidad de Madridla limitazione alla circolazione delle persone nelle ore notturne è in vigore dalle ore 24.00 alle ore 06.00. La chiusura di bar, ristoranti, cinema, teatri e impianti sportivi è fissata alle 24.00. Per i negozi la chiusura è alle 22.00. Resta in vigore il limite di 6 persone per gli incontri pubblici e privati. Esistono inoltre delle limitazioni di ingresso e uscita da alcune “zone basiche di salute” e da alcuni Comuni circostanti, se non per motivi giustificati. Per maggiori dettagli, si veda questa pagina. 
  • Misure speciali di contenimento dei contagi sia in ambito lavorativo che sociale sono in vigore anche in Catalogna. In particolare, è stata decisa la sospensione delle attività di bar e ristoranti (che possono lavorare solo per il servizio a domicilio) mentre la limitazione alla circolazione delle persone nelle ore notturne è in vigore dalle ore 22.00 alle ore 06.00. Inoltre, durante i weekend, l’ingresso e l’uscita dai Comuni è limitato dalle 6 del mattino del venerdì alle 6 del mattino del lunedì, ad eccezione degli spostamenti debitamente giustificati. Per maggiori dettagli, si veda questa paginadella Generalitat catalana e il sito internet del Consolato Generale d’Italia a Barcellona.
  • Molte altre Comunità Autonome hanno decretato la chiusura dei confini regionali e altre misure speciali. I dettagli sulla situazione di ogni Regione sono disponibili attraverso questa pagina.
  • In considerazione degli indici di contagio relativamente bassi, alle Isole Canarienon sono in vigore speciali misure né la limitazione alla circolazione delle persone nelle ore notturne. Le Autorità locali hanno però approvato un decreto in virtù del quale è necessario esibire un test negativo (realizzato nelle 72 ore antecedenti l’arrivo sull’arcipelago) come condizione per l’accesso alle strutture alberghiere, a partire dal 14 novembre 2020. Per maggiori informazioni si rimanda al testo del provvedimento e a questa pagina della Regione.
  • I protocolli ufficiali del Ministero della Salute spagnolo, oltre ad una serie di domande e risposte sul coronavirus, sono consultabili a questa pagina.
  • Informazioni in lingue diverse dal castigliano sono disponibili a questa paginadel Ministero della Salute.
  • Aggiornamenti generali sulla situazione in Spagna sono consultabili a questo link.

 

SITUAZIONE IN ITALIA

  • Anche in Italia il rischio si considera alto. La situazione epidemiologica di ogni Regione è consultabile a questa paginadell’Istituto Superiore di Sanità.
  • Per far fronte alla situazione, il Consiglio dei Ministri ha deliberato la proroga dello stato di emergenza al 31 gennaio 2021e approvato il Decreto Legge n.125 del 07 ottobre 2020. Infine, il Presidente del Consiglio ha firmato il DPCM del 3 novembre 2020per il contenimento dell’emergenza.
  • In particolare, le nuove misure hanno prorogato al 31 gennaio 2021 le disposizioni già in vigore che prevedono la possibilità per il Governo di adottare misure volte a contenere e contrastare i rischi sanitari derivanti dalla diffusione del virus SARS-CoV-2. È stato anche introdotto l’obbligo di indossare le mascherine all’aperto e nei luoghi al chiuso diversi dalle abitazioni privateed esteso il periodo di utilizzo dell’App Immuni.
  • Il DPCM del 3 novembre 2020 ha disposto la chiusura temporanea di cinema, teatri, casinò, sale scommesse, piscine e palestre, sospendendo inoltre sagre e fiere internazionali. Lo stesso provvedimento ha individuato tre aree, corrispondenti ad altrettanti scenari di rischio, per le quali sono previste specifiche misure restrittive. In base alle Ordinanze del Ministro della Salute del 4 novembre,del 10 novembre e del 13 novembre.
  1. a) nelle Regioni in area rossa(Calabria, Campania, Lombardia, Piemonte, Provincia autonoma di Bolzano, Toscana, Valle d’Aosta) è vietato ogni spostamento, anche all’interno del proprio Comune, in qualsiasi orario, salvo che per motivi di lavoro, necessità e salute; vietati gli spostamenti da una Regione all’altra e da un Comune all’altro; sono inoltre chiusi bar e ristoranti, salvo che per l’asporto;
  2. b) nelle Regioni in area arancione(Abruzzo, Basilicata, Emilia-Romagna, Friuli Venezia Giulia, Liguria, Marche, Puglia, Sicilia, Umbria) è vietato circolare dalle ore 22 alle ore 5 del mattino, salvo comprovati motivi di lavoro, necessità e salute. Vietati gli spostamenti in entrata e in uscita da una Regione all’altra e da un Comune all’altro, salvo comprovati motivi di lavoro, studio, salute, necessità; anche qui sono chiusi bar e ristoranti, salvo che per l’asporto;
  3. c) nelle Regioni in area gialla(Lazio, Molise, Provincia autonoma di Trento, Sardegna, Veneto) è vietato circolare dalle ore 22 alle ore 5 del mattino, salvo che per comprovati motivi di lavoro, necessità e salute; bar e ristoranti sono aperti fino alle ore 18.
  • Il dettaglio di tutte le misure corrispondenti ad ogni Regione italiana è disponibile a questa pagina. Qualora sia necessario effettuare degli spostamenti (per comprovate esigenze lavorative, motivi di salute e altri motivi ammessi dalle normative) nelle Regioni e negli orari in cui sono previsti restrizioni, occorre portare con sé un’autodichiarazione, da consegnare alle forze dell’ordine in caso di controlli. Il modulo è scaricabile a questo indirizzo.
  • Il DPCM del 3 novembre 2020 ha disciplinato, tra l’altro, gli spostamenti da e per l’Italia dal 6 novembre al 3 dicembre 2020, riprendendo e in parte modificando quanto previsto dalla normativa precedente. Anche questo Decreto ha individuato elenchi di Paese, per i quali sono previste differenti limitazioni. Per i dettagli, si veda questa pagina del Ministero degli Esteri. Per consultare la normativa vigente, si veda questa raccolta della Gazzetta Ufficiale.
  • In virtù del DPCM del 3 novembre,chi entra in territorio nazionale dopo aver soggiornato o transitato in Belgio, Francia, Paesi Bassi, Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, Repubblica Ceca eSpagna nei 14 giorni antecedenti, ha l’obbligo di sottoporsi al test del coronavirus.

Nel dettaglio, sono previste due possibilità (alternative tra loro):

  1. a) obbligo di presentazione al vettore all’atto dell’imbarco e a chiunque sia deputato ad effettuare i controlli dell’attestazione di essersi sottoposte, nelle 72 ore antecedenti all’ingresso nel territorio nazionale, ad un test molecolare o antigenico, effettuato per mezzo di tampone e risultato negativo (certificato da esibire);
  2. b) obbligo di sottoporsi ad un test molecolare o antigenico, da effettuarsi per mezzo di tampone, al momento dell’arrivo in aeroporto, porto o luogo di confine, ove tali strutture siano attrezzate, oppure entro 48 ore dall’ingresso nel territorio nazionale presso l’azienda sanitaria locale di riferimento; in attesa di sottoporsi al test presso l’azienda sanitaria locale di riferimento le persone sono sottoposte all’isolamento fiduciario presso la propria abitazione o dimora. Per verificare l’eventuale capacità degli aeroporti e dei porti italiani di effettuare tali test rapidi al proprio arrivo nel Paese, si consiglia di fare riferimento ai siti internet di tali strutture o a quelle delle Regioni di riferimento.

A condizione che non insorgano sintomi di COVID-19 e che non ci siano stati soggiorni o transiti in uno o più Paesi di cui all’ elenco F (Armenia, Bahrein, Bangladesh, Bosnia Erzegovina, Brasile, Cile, Kuwait, Macedonia del Nord, Moldova, Oman, Panama, Perù, Repubblica dominicana, Kosovo, Montenegro, Colombia) nei 14 giorni antecedenti all’ingresso in Italia, fermi restando gli obblighi di auto-dichiarazione nonché di comunicazione del proprio ingresso dall’estero sul territorio nazionale le disposizioni relative all’obbligo di tampone (in rientro da Belgio, Francia, Regno Unito, Paesi Bassi, Repubblica Ceca, Spagna) NON si applicano:

  1. a) a chiunque (indipendentemente dalla nazionalità) fa ingresso in Italia per un periodo non superiore alle 120 ore per comprovate esigenze di lavoro, salute o assoluta urgenza, con l’obbligo, allo scadere di detto termine, di lasciare immediatamente il territorio nazionale o, in mancanza, di iniziare il periodo di sorveglianza e di isolamento fiduciario;
  2. b) chiunque (indipendentemente dalla nazionalità) transita, con mezzo privato, nel territorio italiano per un periodo non superiore a 36 ore, con l’obbligo, allo scadere di detto termine, di lasciare immediatamente il territorio nazionale o, in mancanza, di iniziare il periodo di sorveglianza e di isolamento fiduciario;
  3. c) ai cittadini e ai residenti degli Stati e territori di cui agli elenchi A, B, CDche fanno ingresso in Italia per comprovati motivi di lavoro, salvo che nei 14 giorni anteriori all’ingresso in Italia abbiano soggiornato o transitato in uno o più Stati e territori di cui all’elenco C (Belgio, Francia, Paesi Bassi, Repubblica Ceca, Spagna, Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord): ciò significa che le persone provenienti dalla Spagna che si recano per motivi di lavoro in Italia e vi restano per più di 120 ore sono sottoposti al regime del tampone da effettuarsi 72 ore prima del viaggio o, in alternativa, in aeroporto in Italia o entro 48 ore dall’arrivo in Italia;
  4. d) al personale sanitario in ingresso in Italia per l’esercizio di qualifiche professionali sanitarie, incluso l’esercizio temporaneo di cui all’art. 13 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18;
  5. e) ai lavoratori transfrontalieri in ingresso e in uscita dal territorio nazionale per comprovati motivi di lavoro e per il conseguente rientro nella propria residenza, abitazione o dimora;
  6. f) al personale di imprese ed enti aventi sede legale o secondaria in Italia per spostamenti all’estero per comprovate esigenze lavorative di durata non superiore a 120 ore;
  7. g) ai funzionari e agli agenti, comunque denominati, dell’Unione europea o di organizzazioni internazionali, agli agenti diplomatici, al personale amministrativo e tecnico delle missioni diplomatiche, ai funzionari e agli impiegati consolari, al personale militare e delle forze di polizia, italiane e straniere, al personale del Sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica e dei vigili del fuoco nell’esercizio delle loro funzioni;
  8. h) agli alunni e agli studenti per la frequenza di un corso di studi in uno Stato diverso da quello di residenza, abitazione o dimora, nel quale ritornano ogni giorno o almeno una volta la settimana.

L’obbligo di tampone (in rientro da Belgio, Francia, Paesi Bassi, Repubblica Ceca, Spagna, Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord) non si applica inoltre:

  • all’equipaggio dei mezzi di trasporto;
  • al personale viaggiante;
  • agli ingressi per motivi di lavoro regolati da speciali protocolli di sicurezza, approvati dalla competente autorità sanitaria;
  • agli ingressi per ragioni non differibili.
  • Possono ancora essere disposte limitazioni per specifiche aree del territorio nazionale o specifiche limitazioni in relazione alla provenienza da specifici Stati e territori esteri. Singole Regioni potrebbero imporre a chi proviene da alcuni Stati o territori esteri il rispetto di particolari obblighi. Prima di partire per l’Italia, si raccomanda di verificare eventuali disposizioni aggiuntive da parte delle Regioni di destinazione, contattandole direttamente o visitandone i rispettivi siti web (clicca qui).
  • Chiunque entri in Italia da qualsiasi località estera (anche da altri Paesi UE) è tenuto a consegnare al vettore o alle forze di polizia in caso di controlli una autodichiarazione secondo il modello aggiornato.
  • È disponibile un questionarioper chi è in partenza per l’estero o deve rientrare in Italia, basato sulla normativa italiana attualmente in vigore. Il questionario ha carattere meramente informativo, non ha valore legale e il risultato ottenuto non garantisce l’ingresso in Italia né nel Paese di destinazione. Clicca qui per il questionario.
  • È confermato il divieto di mobilità dalla propria abitazione o dimora per le persone sottoposte alla misura della quarantena per provvedimento dell’autorità sanitaria in quanto risultate positive al virus COVID-19, fino all’accertamento della guarigione o al ricovero in una struttura sanitaria o altra struttura allo scopo destinata.
  • Ulteriori informazioni aggiornate in tempo reale su chi viaggia da e per l’Italia sono disponibili sul sito “Viaggiare Sicuri”della Farnesina”.

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