Il Consolato Generale precisa chi potrà candidarsi alle prossime elezioni dei Comites

In una lettera inviata al Console Generale d’Italia a Caracas, i Comites del Venezuela chiedono che si permetta agli italiani del Venezuela di riacquistare la cittadinanza espletando l’iter burocratico presso il Consolato Generale a Caracas

CARACAS – Nonostante i paletti ben precisi posti dal Ministero degli Esteri alla eleggibilità di coloro che intendano candidarsi alle prossime elezioni dei Comites, continuano a pervenire alla Farnesina ripetute richieste di chiarimento. Lo ha riferito, in un comunicato, il nostro Consolato Generale di Caracas. È per questo che ha tenuto a precisare:

“a) Non sono eleggibili coloro che siano stati componenti di un Comitato per due mandati consecutivi (art. 8, comma 1, della Legge 286). Per due mandati si intendono quelli effettuati come membri di due distinti Comitati insediati nella medesima circoscrizione consolare, a seguito di due diverse e successive consultazioni elettorali, indipendentemente dalla durata in carica di ciascun Comitato;

  1. b) Il limite dei due mandati consecutivi si applica anche nel caso di fusione di due Comites distinti geograficamente in un unico ente, poiché’ il membro eletto nel nuovo Comitato mantiene in concreto rapporti con la Comunità territoriale di provenienza, con evidente continuità con la stessa;
  2. c) il limite dei due mandati consecutivi non trova invece applicazione nel caso in cui il componente sia stato prima eletto in un Comites e successivamente in un altro, distinto geograficamente: il cambiamento di località è di fatto sufficiente a far venir meno il presupposto giustificativo del divieto”.

Nel comunicato il Consolato Generale a Caracas ricorda che l’incarico di corrispondente consolare e la carica di membro di un Comitato per gli Italiani all’Estero sono incompatibili. Quindi elenca le altre situazioni “che determinano l’ineleggibilità dei candidati”:
“- coloro che non siano iscritti nell’elenco aggiornato di cui all’articolo 5, comma 1, della legge 27 dicembre 2001, n. 459;

– coloro che non siano in possesso dei requisiti per essere candidati alle consultazioni elettorali amministrative;

– coloro che siano candidati in più circoscrizioni o in più liste;
– i dipendenti dello Stato italiano che prestano servizio all’estero, ivi compreso il personale a contratto;

– coloro che detengono cariche istituzionali e i loro collaboratori salariati;
– gli amministratori e i legali rappresentanti di enti gestori di attività scolastiche che operano nel territorio del Comitato;

– gli amministratori e i legali rappresentanti dei comitati per l’assistenza che ricevono finanziamenti pubblici”.

Redazione Caracas

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